La disciplina degli aiuti di stato per ambiente e energia
Ricorda la Commissione che l’articolo 107 par. 1 del Trattato UE pone il divieto degli aiuti di Stato che non siano compatibili con il mercato interno (par. 2 e 3)Nella Disciplina la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato: la Commissione ha così individuato una serie di misure a favore dell’ambiente e dell’energia nel cui caso gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato (vedi par. 1.2. Misure di aiuto contemplate dalla disciplina)
Al paragrafo 3 “VALUTAZIONE” stabilisce che gli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale e di energia saranno considerati compatibili se permettono di contribuire maggiormente agli obiettivi dell’Unione senza alterare negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, indicando i principi comuni di valutazione (sezione 3.1) ai fini della valutazione dei regimi di aiuto individuali e generali (sezione 3.2) per:
a) aiuti per gli studi ambientali;
b) aiuti per il risanamento di siti contaminati;
c) aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione;
d) aiuti per l’adeguamento a norme dell’Unione non ancora applicabili
Il paragrafo 4 detta la VALUTAZIONE da parte delle Commissione che può esigere che taluni regimi di aiuto siano soggetti a una scadenza temporale (di norma 4 anni o meno), soprattutto epr evitare il rischio distorsioni o restrizione della concorrenza.
Al paragrafo 5 “APPLICAZIONE”, si stabilisce che la nuova disciplina sugli Aiuti di stato in materia di ambiente/energia si applicherà dal 1 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020.sostituendo la precedente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1 aprile 2008.
La Strategia europea 2020
In base alla Strategia Europa 2020 sono stati fissati una serie di obiettivi legati ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità in ambito energetico: -ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione del 20 % rispetto ai livelli del 1990;-portare al 20 % la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo di energia nell’Unione; -migliorare del 20% l’efficienza energetica dell’UE rispetto ai livelli del 1990. I primi due di questi obiettivi vincolanti a livello nazionale sono stati attuati con il pacchetto per il clima e l’energia.Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha proposto gli obiettivi in materia di clima ed energia da raggiungere entro il 2030 in una comunicazione dal titolo «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” che prevede
-una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 1990;
-un obiettivo, vincolante a livello di UE, di almeno il 27 % di energie rinnovabili;
-rinnovate ambizioni nelle politiche in materia di clima ed energia e
-un nuovo sistema di governance e una serie di nuovi indicatori che garantiscano un sistema energetico competitivo e sicuro.
Al fine di sostenere la realizzazione di questi obiettivi, la strategia Europa 2020 propone, tra le sette iniziative faro, “Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”. L’obiettivo di quest’iniziativa è favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di CO2, che contribuisca a:
a)migliorare le prestazioni economiche riducendo nel contempo l’uso delle risorse;
b)individuare e creare nuove opportunità di crescita economica e una maggiore innovazione nonché promuovere la competitività dell’Unione;
c)garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di risorse essenziali;
d)contrastare i cambiamenti climatici e limitare gli impatti ambientali dell’uso delle risorse.
La comunicazione «Energia 2020 – Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura», in quanto parte dell’iniziativa faro «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» ha già concluso che gli obiettivi di un mercato dell’energia caratterizzato da sicurezza di approvvigionamento, prezzi accessibili e sostenibilità saranno compromessi se non si procederà all’ammodernamento delle reti elettriche, se gli impianti obsoleti non saranno sostituiti da nuovi impianti competitivi e più puliti e se l’energia non sarà utilizzata in modo più efficiente lungo l’intera filiera energetica.
Il quadro politico per il 2030 invoca un impegno ambizioso per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con la tabella di marcia per il 2050. L’obiettivo dovrebbe essere perseguito con un approccio improntato all’efficienza dei costi, che sia sufficientemente flessibile da consentire agli Stati membri di definire una transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio commisurata alle loro circostanze specifiche e che incentivi le politiche di ricerca e innovazione a sostegno del quadro per le politiche dell’energia e del clima per il post-2020. La presente disciplina si attiene a tali principi e spiana la strada al quadro politico per il 2030.
Riferimenti normativi:
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/C 200/01Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020
(G.U.U.E. C 200 del 28/6/2014)
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