Bioenergie: Regolamento 2022/388, rinvio dei criteri di sostenibilità europei

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Con REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/388 dell’8 marzo 2022 la COMMISSIONE rinvia l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa (previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066) a partire dal 1° gennaio 2022.

Un anno civile è quindi il termine indicato dalla Commissione per allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell’ETS e rendere operativi i sistemi di certificazione.

Vediamo di seguito cosa prevede il Regolamento, quali sono gli impatti ambientali di biomasse, biocarburanti e bioliquidi, la normativa europea di riferimento nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici ed i collegamenti con la riduzione delle emissioni.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/388 DELLA COMMISSIONE

Il Regolamento della Commissione in modifica l’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa.

I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 per effetto delle modifiche sulle emissioni derivanti dalla biomassa, apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 alla direttiva (UE) 2018/2001.

Obiettivo del Regolamento Biomassa

Il regolamento dovrebbe quindi ridurre l’incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione in attività previste alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: i criteri nella Direttiva 2003/87/CE

L’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE è necessaria per garantire la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il loro contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione.

Bioenergia e riduzione delle emissioni

Secondo la Commissione occorre allineare le politiche in materia di bioenergia con altri obiettivi ambientali e garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative ad alto valore aggiunto e di una bioeconomia circolare sostenibile.

Approvvigionamento di biomasse: cosa devono fare gli Stati?

Secondo la Commissione gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell’approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell’economia circolare e dell’uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti.

Biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa: gli impatti sulla biodiversità

La Commissione sottolinea che il cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa comporta una perdita di biodiversità: gli Stati dovrebbero quindi prevenire tale perdita in un contesto più ampio di obiettivi ambientali percorribili ai fini della lotta al cambiamento climatico in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Biomasse e sistemi ETS: quali legami?

A tutta la biomassa nell’ETS si applicherà, per effetto del regolamento 2022/388,  un’aliquota zero fino alla piena attuazione dei criteri di sostenibilità, in linea con il principio «chi inquina paga» sancito dal trattato. Quindi, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare strumenti basati sul mercato e altri strumenti a loro disposizione come la tassazione, al fine di garantire che l’uso di biomasse non sostenibili nei settori ETS sia scoraggiato per evitare ripercussioni negative sull’ambiente.

La Direttiva 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001  mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Attraverso atti delegati e gli atti di esecuzione la Commissione aggiorna le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021.

Attuazione della Direttiva 2018/2001: il D.Lgs. 199/2021

Con DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 l’Italia ha recepito direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Obiettivi del Decreto 199/2021

Il decreto in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili.

Gli strumenti del Decreto Energia 199/2021

Individua strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria.

Punta alla semplificazione delle autorizzazioni e ad una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee. Introduce anche  una forte semplificazione nell’accesso ai meccanismi incentivantie, al contempo, garantisce maggiore stabilità tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di favorire gli investimenti nel settore.

Fonti rinnovabili: incentivi del Decreto 199

Il Decreto incentiva anche alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili: prevista un’accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.

Il Decreto, in attuazione del Green New Deal, contribuisce a dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto “Fit for 55”.

Per approfondire:

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it