Bioshopper per frutta e verdura: il Ministero chiarisce sull’uso di sacchetti alternativi

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Con Circolare del Ministero della Salute del 27/04/2018 si torna sull’utilizzo dei sacchetti biodegradabili negli esercizi commerciali, chiarendo sulla possibilità di usare sacchetti (conformi a legge) alternativi a quelli messi a disposizione dai punti vendita e portati dall’esterno , purché rispettino le condizioni ed i requisiti di legge. Si apre però un problema legato alla tara degli alimenti, falsata dall’utilizzo di sacchetti alternativi.

Il Contenuto della Circolare 27/4/2018
Nella Circolare del 27 aprile 2018 il Ministero della Salute ricorda la recente disciplina contenuta nell’articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (introdotto dall’articolo 9-bis, del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) che ha aperto alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo che le stesse non possano essere distribuite a titolo gratuito. Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
La Circolare risponde ad alcuni quesiti arrivati dalle Associazioni di categoria e da privati cittadini sulla possibilità che il consumatore possa utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura già in suo possesso: della questione è stato investito anche il Consiglio di Stato che ha espresso parere in adunanza del 21 marzo 2018.

Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha dovuto contemperare due interessi diversi: da un lato l’interesse ambientale alla riduzione dell’utilizzo delle borse in plastica (ratio seguita nel Codice Ambiente) e l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’igiene degli alimenti venduti sfusi negli esercizi commerciali.
Coerentemente con lo scopo prefissato dal Legislatore, il Consiglio ritiene possibile per i consumatori utilizzare sacchetti reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati, al posto delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale stesso. Non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo.
Tuttavia, in coerenza con l’esigenza di tutela della sicurezza e igiene degli alimenti “non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio degli alimenti e che i materiali che sono destinati al contatto con gli alimenti devono essere conformi alla normativa vigente che regola il settore”.
Pertanto, se il consumatore può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge.

Le precisazioni del Ministero Salute
Il Ministero della Salute precisa ulteriormente che deve trattarsi di sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” previste dal più volte citato articolo 9-bis.
Grava sull’esercizio commerciale l’obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare attraverso verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti e di vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore qualora trattasi di sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra riportate.
Il Ministero suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, al fine di garantire uniformità di comportamenti sull’intero territorio nazionale, da rendere visibile all’interno dell’esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela.
Si apre però il problema della taratura del prodotto, che al momento avviene con bilance commerciali che sottraggono dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente (4-6 gr. circa). L’uso dei “contenitori alternativi” potrebbero falsare la tara: per questo è stato chiesto un parere al Ministero dello sviluppo economico, le cui valutazioni saranno da considerarsi rilevanti ai fini dell’operatività dei chiarimenti forniti con la circolare del ministero della salute.

Riferimenti normativi:
Circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall’articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Redazione InSic

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