Codice Ambiente: le modifiche del Decreto del Fare

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Sul Suppl. Ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n.144 del 21-6-2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, noto come Decreto del Fare, che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.Il decreto legge contiene semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche in materia antincendio, di tutela ambientale, e per l’edilizia.

Per quanto riguarda la tutela ambientale, le modifiche più importanti sono contenute nell’articolo 41 del Dl 69/2013, e impattano su diversi articoli del Codice ambiente ovvero:
Art. 243 – Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 184-bis – Sottoprodotti
Art. 185 – Matrici da riporto(il DL modifica l’articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2)

Acque sotterranee emunte
Il decreto legge 69/2013 riscrive completamente il testo dell’articolo 243 del Codice Ambiente (TITOLO V Bonifica di siti contaminati): in caso di rischio sanitario dell’acqua di falda, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse.
L’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei
Vengono assimilate alla acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza, quelle acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore.
Ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte (vedi disciplina nell’articolo 104 del Codice). Occorre comunque indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
In ogni caso occorre garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

Sottoprodotti
Le modifiche apportate dall’articolo 41 del DL 69/2013 riguardano anche la regolamentazione dei sottoprodotti, contenuta nell’articolo 184 bis, cui viene aggiunto il comma 2 bis in base al quale si chiarisce che il DM 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e non alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del Codice Ambiente, che tratta invece della immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

Matrici da riporto
Il DL 69/2013 contiene anche modifiche al Decreto Ambiente (DL 2/2012, convertito in Legge 28/2012) che all’articolo 3 riporta l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.Lgs.152/2006, in materia di matrici materiali di riporto.
In base alle modifiche del Decreto del Fare, le matrici riferiscono alla nozione di “suolo” dell’articolo 185, quando sono “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.
Inoltre il DL del Fare introduce nel Decreto Ambiente due nuovi commi (2 e 3) dell’articolo 3: ai fini dell’esclusione dall’applicazione del Capo IV del Codice Ambiente, i materiali “le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”. Inoltre, “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”.

Emergenza Rifiuti in Campania
Un riferimento nell’articolo 41 del DL 69/2013 riguarda la recentissima procedura di infrazione comunitaria per il sistema dei rifiuti nella Regione Campania: al fine di semplificare e accelerare l’attuazione degli interventi di adeguamento e superare le criticità di gestione, si consente al Ministero dell’Ambiente di nominare con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

Tutte le disposizioni sopra indicate potrebbero trovare conferma o modifica nel corso dei lavori di conversione in legge del Decreto, attraverso apposita legge di conversione da emanarsi prossimamente.

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Redazione InSic

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