Cogenerazione: valorizzazioni per impianti a bioliquidi sostenibili

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Con Decreto 4 agosto del MISE, vengono definite le condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.
La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell’ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell’art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il Decreto specifica (art.2) che possono accedere alla maggiore valorizzazione gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali o artigianali.
Si intende però, che un impianto a bioliquidi sostenibili alimenti siti industriali o artigianali se l’esercente dell’impianto a bioliquidi sostenibili dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:

a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell’energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;

b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;

c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a) e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall’impianto utilizzando combustibili bioliquidi.


Interventi ammessi
Sono ammessi alla maggiore valorizzazione i seguenti interventi di conversione:

a) Interventi su impianti a bioliquidi già cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a));

b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell’assetto in cogenerativo (riconversione b));

c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c)).


I costi della Cogenerazione
Nel decreto si riporta che la cogenerazione ad alto rendimento ha costi di produzione dell’energia superiore al prezzo di mercato della corrispondente forma di energia. Pertanto, viene incentivata con il meccanismo disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.
Invece, gli esistenti impianti a bioliquidi sostenibili presentano costi di generazione dell’energia elettrica elevati e variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi, e ciò rende aleatorio l’apporto di tali impianti: quindi, sulla base del comma 11-quinquies dell’art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, è opportuno favorirne la conversione a cogenerazione ad alto rendimento, onde assicurare che il mancato apporto in termini di produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito nell’assetto cogenerativo ad alto rendimento, che concorrerà agli obiettivi al 2020 in materia di efficienza energetica stabiliti in sede comunitaria.
Si aggiunge nel decreto, che la maggiore valorizzazione sia intesa come possibilità di ammettere all’incentivo spettante ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti a bioliquidi, commisurando l’entità del sostegno all’incidenza dell’investimento di riconversione rispetto a quello per nuovi impianti, in modo da evitare ogni discriminazione e assicurare che il sostegno sia effettivamente commisurato alle necessità.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016
Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.
(GU n.192 del 18-8-2016)

Redazione InSic

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