Energia geotermica

Coltivazione delle risorse geotermiche: la disciplina delle concessioni (D.Lgs. n.22/20210)

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In occasione dell’aggiornamento della proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica al 31 dicembre 2025, disposta dal DL ENTI PUBBLICI (DL 51/2023), analizziamo la attuale disciplina in materia di concessione delle risorse geotermiche di cui al D.Lgs. n.22/2010 in attesa di un aggiornamento della disciplina.

Coltivazioni geotermiche: il D.Lgs. n.22/2010

La disciplina attuale in materia di concessioni delle coltivazioni geotermiche rimanda al Capo III del D.lgs. n. 22/2010 che si articola in cinque articoli, che disciplinano:

  • le procedure di rilascio delle concessioni di coltivazione per risorse geotermiche (articolo 6),
  • l’allineamento delle scadenze delle concessioni di coltivazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto e la loro conferma in capo al medesimo titolare previa verifica del rispetto delle vigenti norme in materia ambientale (articolo 7),
  • l’assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell’esito positivo della ricerca (articolo 8),
  • la riassegnazione di una concessione di coltivazione in scadenza (articolo 9)
  •  le procedure connesse alla concessione e alla vigilanza sulle piccole utilizzazioni locali (articolo 10).

Risorse geotermiche di interesse nazionale: quali sono

 Anche la materia dei permessi di ricerca geotermica rimanda al D.Lgs. n. 22/2010 che definisce come d’interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 3-bis:

  • le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi (comma 3);
  • le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine (comma 3);
  • i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW (comma 3-bis). Il limite di 5 MW è determinato in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui (comma 3-bis.1).

Risorse geotermiche di interesse locale: quali sono

Sono, invece, di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

Chi rilascia il permesso di ricerca per le concessioni geotermiche?

Le regioni o gli enti da esse delegati rilasciano il permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sulla terraferma (art. 34 del D.Lgs. n. 112/1998).

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è, invece, competente al rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in mare, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, d’intesa con la regione interessata, in relazione agli impianti geotermici pilota (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 22/2010).

Riconoscimento della risorsa geotermica

Entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all’autorità competente (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 22/2010).

Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta da altri operatori; in tal caso, è data pubblicazione della prima domanda nel BUR o del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e sono ammesse le domande concorrenti pervenute nei successivi sessanta giorni (art. 8, comma 2, D.lgs. n. 22/2010). L’autorità competente seleziona la domanda sulla base del programma dei lavori proposto, di criteri ambientali e delle garanzie offerte in termini di competenza ed esperienza (art. 8, comma 5, D.lgs. n. 22/2010).

Quali sono gli obblighi del titolare del permesso geotermico

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 22/2010). L’autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 22/2010).

Rilascio della Concessione geotermica: chi è obbligato?

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche è rilasciata dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 22/2010 con provvedimento che comprende l’approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell’esito positivo di un procedimento unico cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

Il suo rilascio è subordinato all’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. Sono, infatti, sottoposti a VIA regionale le attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota.

Rilascio concessioni e richiesta di VIA

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, la concessione è rilasciata nell’ambio del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006.

È richiesta, invece, la VIA statale per le attività di coltivazione di risorse geotermiche in mare, nonché per gli impianti geotermici pilota.

Quanto dura la concessione di risorsa geotermica?

La concessione di coltivazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 22/2010) e ha durata trentennale (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 22/2010).

Ricerca e coltivazione geotermica: vincoli ed espropri

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all’esproprio con l’approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell’autorità competente (art. 15, comma 1, D.lgs. n. 22/2010).

Qualora l’esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l’utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l’autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 22/2010).

Canoni concessioni geotermiche: a chi spettano?

In base all’articolo 16, comma 9, il gettito dei canoni, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Canone annuo: importo

L’articolo 16, comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che il titolare della concessione di coltivazione debba corrispondere all’autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell’area della concessione.

Impianti geotermici per la produzione di energia: contributi dovuti

Il comma 4 dell’articolo 16 dispone che – in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche -sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

  • 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
  • 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione.

Ai sensi del comma 10, gli importi dei canoni e contributi sono da intendersi limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 22/2010, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi.

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