Dall’UE modifiche alle norme sulla qualità delle acque sotterranee

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Sulla G.U.U.E. del 21/06/2014, n.182 è stata pubblicata la Direttiva della Commissione CE n. 80, del 20/06/2014 in materia di trattamento delle acque sotterranee.
La Direttiva entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione, e gli Stati hanno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore, per conformarsi alle nuove disposizioni.


La Direttiva 80/2014 modifica la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, in quanto, si spiega, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee, ma è necessario modificare l’allegato II della direttiva del 2006: “VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E GLI INDICATORI DI INQUINAMENTO”, alla luce degli adeguamenti tecnici.

Secondo la Commissione c’è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un’eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE, e all’ammonio, incluso nell’allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.
Inoltre, risulta opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell’ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l’identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia.
Le modifiche apportate alla direttiva 2006/118/CE riguardano tutto l’allegato II ovvero:
-la Parte A: Linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri in conformità dell’Articolo 3);
-la Parte B: Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell’Articolo 3);
-la parte C: Informazioni che gli Stati Membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia.
Tali modifiche sono quindi giustificate dal fatto che le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. È dunque necessario che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire così da agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee.

Riferimenti normativi:
Direttiva della Commissione CE n. 80, del 20/06/2014
Direttiva della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
G.U.U.E. del 21/06/2014, n.182

Redazione InSic

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