Riportiamo alcuni passaggi del dossier parlamentare ed i commenti del Ministro Galletti sul testo all’attenzione del Parlamento.
Principi del DDL Aree Protette
Il DDL, si riporta sul sito della Camera, interviene sui principi generali della legge quadro. In particolare, (articolo 1) sulla classificazione delle aree naturali protette, al fine di introdurre la classificazione delle aree marine protette, disciplinare l’istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. Previste misure specifiche per le aree protette inserite nella rete “Natura 2000” e per l’attribuzione di funzioni all’ISPRA: si prevede che le aree esterne a quelle del territorio nazionale rientranti nella rete “Natura 2000″possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.
Gli articoli da 4 a 9 riguardano da vicino la disciplina vigente riguardante i parchi nazionali. Ci concentriamo su quanto previsto per la Valutazione ambientale strategia cui parchi e le disposizioni sulle aree marine protette.
La VAS dei Piani sui parchi
“Il nuovo testo – spiega il ministro Galletti sulle pagine ministeriale – punta al buon funzionamento degli Enti, alla semplificazione e alla certezza nei tempi, a quella programmazione che in troppe realtà ancora manca. I piani dei Parchi Nazionali – aggiunge Galletti – vengono innanzitutto sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, assicurando dunque il controllo forte dei ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali per gli aspetti paesaggistici e saranno approvati in tempi definiti. Viene introdotto un nuovo metodo di selezione dei Direttori del Parco: la governance sarà aperta alle espressioni del territorio secondo requisiti definiti e rigorosi. E’ previsto anche un piano triennale di programmazione per le aree protette terrestri e marine, con la definizione di obiettivi e priorità, da realizzare attraverso uno stanziamento di 30 milioni di euro in tre anni”.
Sulle aree marine protette
L’articolo di riferimento è il 10 che per l’istituzione delle aree marine protetti prevede la verifica, almeno triennale, dell’adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché individua le zone in cui è possibile istituire le aree e regola l’uso del demanio marittimo nelle aree medesime.
L’articolo 11 modifica alcuni aspetti gestionali delle aree marine concernenti l’individuazione dell’ente gestore, il regolamento di organizzazione, il piano di gestione, la zonazione delle aree, le attività vietate, nonché le attività di sorveglianza.
L’articolo 12 disciplina il programma triennale per le aree marine protette, nonché ulteriori profili riguardanti la gestione delle aree, tra cui i contributi statali ad esse destinate, il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell’affidamento della gestione dell’area, la riscossione dei proventi delle sanzioni, il silenzio-assenso nelle procedure autorizzatorie.
L’articolo 21 prevede che l’istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché provvede alla ridenominazione di alcune aree marine di reperimento (Capo d’Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento).
E’ altresì disciplinata l’istituzione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette (articolo 1-bis); per il finanziamento del piano 2018-2020, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
Tutela del paesaggio ed il Pagamento dei Servizi Ecosistemici
Segnaliamo poi ulteriori previsioni che impattano sulle tematiche trattate nella nostra sezione.
L’articolo 24 del DDL in esame alla Camera, modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, attribuendo all’ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.
L’articolo 28 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).
Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati integrati i criteri di delega al fine di disporre che l’attivazione prioritaria del sistema di PSE deve essere previsto anche nei casi (contemplati dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-octies, della L. 394/1991) introdotti dall’art. 8 della proposta di legge, in cui si prevede in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell’ente gestore dell’area protetta. Un ulteriore criterio di delega, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riguarda la possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata, di concorrere, in veste di finanziatori e/o intermediari, alla realizzazione di sistemi di PSE.
E’ previsto che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l’istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari (art. 3).
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