Impianti geotermici

Decreto AIUTI (D.L. 50/2022): così cambia la ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

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In Gazzetta il Decreto AIUTI, DL 50/2022 convertito con Legge n.91/2022 che reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, e in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina. Il Decreto abroga e salvare gli effetti del D.L. n. 80 del 2022 (recentemente pubblicato in Gazzetta, e che reca le norme sul Bonus sociale elettricità/Gas)

Mettiamo in evidenza gli aspetti legati al mondo energia e agli investimenti per le imprese partendo da quanto previsto nel Decreto in materia di fonti geotermiche (fonte: il Dossier della Camera).

Risorse geotermiche. Cosa dice il Decreto AIUTI

Il Decreto AIUTI convertito tratta la geotermia all’articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies.

Risorse geotermiche sottoposte a golden power

Il comma 2-bis include la coltivazione per risorse geotermiche nell’ambito di intervento della cosiddetta disciplina della golden power (o poteri speciali di veto da parte del Governo). Pertanto, le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche rientrano tra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Concessioni: 05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta

In base al comma 2-quater, i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

Il comma 2-quinquies prevede un prossimo Decreto interministeriale che regoli (entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge) le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse previste nel comma 2-quater.

Normativa geotermica in aggiornamento

Il comma 2-ter affida al: Ministro) della transizione ecologica il compito di istituire – entro sessanta giorni – un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

Il comma 2-sexies esclude gli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche (in quanto “rinnovabili”) dall’applicazione di quanto previsto nella legge 23 agosto 2004, n. 239: ovvero le  misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale (da parte di Stato e Regioni) qualora vi siano esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. A riguardo però, la sentenza 14 ottobre 2005, n. 383 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione quale  irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell’impatto che tali opere possono avere sul proprio territorio).

Geotermia: la disciplina europea

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, annoverando la geotermia nell’elenco delle fonti rinnovabili di energia.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha delegato al Governo al riassetto della normativa in materia, intervenuta poi con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

  • L’articolo 7 di tale decreto prevede l’allineamento delle concessioni di coltivazione geotermica, le cui scadenze devono essere uniformate ad una medesima data in base ad accordi tra le regioni e i titolari (fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento).

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Redazione InSic

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