Decreto attuativo del PNRR: gli interventi di efficientamento energetico

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Il Decreto attuativo del PNRR, DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 in Gazzetta del 6 novembre 2021 (ed in vigore dal 7 novembre 2021) contiene una intera sezione (artt. 20-23) dedicata ai temi dell’efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale.

Abbiamo visto cosa prevede il Decreto per la parte di tutela ambientale.

Vediamo di seguito la struttura del provvedimento e le principali novità in materia energetica in attuazione del PNRR.

DL 152/2021 attuativo del PNRR

Il DL 152/2021 contiene cinque diversi Titoli, che si occupano di diverse materie e sono stati anticipati dal Governo nei giorni scorsi:

  • Titolo I – Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 (relativamente a Turismo, Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Procedure di spesa, Zone economiche speciali, Università e ricerca
  • Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR con misure su Ambiente (artt.16-19), Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale (Artt.20-23), e ancora Scuole innovative, Servizi digitali, Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.
  • Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
  • Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
  • Titolo V – Abrogazioni e disposizioni finali.

Interventi energetici comunali: le novità del Decreto attuativo del PNRR

L’Art.20 del DL n.152/2021 regola gli interventi comunali in materia di

  • efficientamento energetico
  • rigenerazione urbana,
  • mobilità sostenibile
  • messa in sicurezza degli edifici
  • valorizzazione del territorio

e regola l’utilizzo delle risorse già stanziate con le precedenti Leggi di Bilancio.

Interventi energetici: PNRR e risorse da Finanziaria 2020

apporta modifica alla Legge Finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  • Introduce un comma 31-bis all’art. 1 in base al quale i Comuni assegnatari delle risorse stabilite nella Finanziaria, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche (in lettera a) del comma 29, ovvero opere pubbliche  in  materia di efficientamento  energetico e sviluppo sostenibile);
  • Modifica il comma 31-ter richiedendo ai Comuni il rispetto degli obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura agevolativa, e di comunicazione e informazione;
  • Modifica il comma 32 richiedendo che il comune beneficiario inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15  settembre  di ciascun anno di riferimento del contributo «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.».
  • Modifica il comma 33 che riguarda l’erogazione dei contributi da parte del Ministero Interno ai beneficiari per il 45% (non più per il 50%) previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei  lavori «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;  
  • Inserisce ex novo i comma 42-bis-quater: si parla dei contributi  per  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione urbana, volti alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e degrado sociale, al miglioramento della qualità del  decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale: le risorse relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art.42-bis). Agli oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (art. 42-ter) ed i comuni beneficiari (art.42-quater) devono rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Interventi energetici: PNRR e risorse da Finanziaria 2019

Un’ulteriore modifica riguarda le risorse assegnate con la Legge Finanziaria 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L’art. 20 del DL 152/21 inserisce ex novo le seguenti previsioni per i comuni beneficiari delle risorse (di cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della Finanziaria 2019 confluite nel PNRR):

  • devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione (art. 139-ter).
  • devono inserire i dati sul sistema di monitoraggio per la rilevazione dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, (elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR).
  • devono anche conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit. Per queste finalità devono conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

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Redazione InSic

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