Decreto FER1: indicazioni SNPA sulle comunicazioni di iniziative idroelettriche

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A breve distanza dalla pubblicazione in Gazzetta (GU del 9 agosto 2019 n. 186) del Decreto FER1 (DM 4 luglio 2019) sui meccanismi di “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, arriva una comunicazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) che riguarda le comunicazioni del responsabile legale del concessionario verso le Agenzie, relativamente alle iniziative idroelettriche: si chiariscono gli elementi tecnici per la conformità alle Linee guida per le valutazioni ambientali e si chiarisce anche sulla procedura di inoltro della richiesta e sui 30 giorni successivi durante i quali SNPA pubblicherà il primo elenco delle istanze pervenute e altre informazioni utili.

Il decreto, spiega SNPA all’art. 3 comma 5, punto c2 riserva un ruolo cardine al SNPA per la determinazione della compatibilità o meno delle iniziative idroelettriche proposte con i requisiti ambientali stabiliti dal decreto stesso: a tal riguardo, è stato diramato anche un comunicato stampa con la quale si sono chiariti gli aspetti di competenza del Sistema.
La comunicazione che segue è firmata da Stefano LaPorta, Presidente del Consiglio Nazionale SNPA, ed è stata pubblicata sul sito di ISPRA.

Le richieste firmate digitalmente dal responsabile legale del concessionario, dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ovvero all’Agenzia della Provincia Autonoma competente per territorio, e in copia all’ISPRA, per tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC). [al link elenco delle caselle di tutte le Agenzie]
Le richieste dovranno contenere gli elementi tecnici che consentano l’efficace verifica di conformità della derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il D.D. n. 30/STA del 13.02.2017 nonché, come prescritto dal suddetto D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06.
Le richieste dovranno contenere altresì l’indicazione dell’autorità concedente, dettagliata in termini di riferimenti territoriali ed organizzativi e del RUP incaricato (generalità, posizione organizzativa, indirizzo email e numero di telefono).

Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, SNPA pubblicherà sul proprio sito, in apposita sezione
-il primo elenco delle istanze pervenute complete della documentazione necessaria alla verifica, con il relativo calendario, e il primo elenco delle istanze per le quali sono richieste integrazioni documentali.
– le regole per la determinazione di costi a carico del richiedente, nonché le modalità di pagamento, non appena tali regole saranno disponibili.
– qualsiasi ulteriore informazione utile all’espletamento dell’istruttoria di verifica in oggetto, compreso eventuali riferimenti utili per i richiedenti.

Redazione InSic

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