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DL 4/22 (Decreto SOSTEGNI-Ter) convertito: le misure per le Imprese e per l’emergenza COVID-19

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In Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2022 il Decreto Sostegni-ter convertito, (qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 )”che detta Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Di seguito vediamo:

  • le misure generali del Decreto a favore delle Imprese, soprattuto sul fronte energia
  • le misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici per la lotta al COVID-19
  • il commento del Ministero dello Sviluppo economico alle novità introdotte

DECRETO SOSTEGNI-TER: le misure approvate dal Governo

Il decreto-legge introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

DL Sostegni-ter: per quali settori in difficoltà?

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

In particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo,
  • alloggi turistici,
  • agenzie e tour operator,
  • parchi divertimenti e parchi tematici,
  • stabilimenti termali
  • discoteche,
  • sale giochi e biliardi,
  • sale Bingo,
  • musei e gestioni di stazioni per autobus,
  • funicolari e seggiovie
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

CARO BOLLETTE: interventi nel Decreto Sostegni-ter

Il decreto-legge prevede, in materia di energia:

  • l’annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, precedentemente escluse dall’analoga misura prevista dalla legge di bilancio 2012 per le utenze con potenza inferiore. Ai conseguenti oneri, si provvede a valere sui proventi delle aste CO2 (art. 14);
  • il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese cd energivore che, nell’ultimo trimestre 2021, abbiano subito un aumento dei costi per kWh della componente energia superiore al 30% rispetto al medesimo periodo nel 2019; il credito di imposta è stabilito nella misura del 20% delle spese per la componente energetica sostenute nel primo trimestre 2022 (art. 15).
  • All’articolo 15-bis sono confluite, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 volte a introdurre un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che, con riferimento al 2022, i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell’energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

Elettricità da fonti rinnovabili: interventi per 5,5 miliardi contro il caro-bollette

In tutto gli interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili ammontano a 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.

Dopo i 3,8 miliardi già stanziati con il precedente intervento, per mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Decreto Sostegni-ter: azzeramento oneri di sistema

L’Articolo 15-bis prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

COVID-19: misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici

Il Ministero del lavoro mette in luce gli aspetti del provvedimento collegati alla lotta all’emergenza COVID-19.

Ecco le principali misure:

Articolo 1, comma 1 e comma 4 rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);

Articolo 2: istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);

Articolo 3 incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);

Articolo 4: incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);

Articolo 4esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);

Articolo 5: estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);

Articolo 7: esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);

• proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all’articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).


Per approfondire sulle misure del Decreto Sostegni finora emanate

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Redazione InSic

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