Il DL clima è operativo dal 15 ottobre ma, al momento in cui scriviamo, aspetta la conversione in Legge definitiva.
“Viene esclusa dal testo del DL la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, che, spiega il Ministro Costa, è contemplata nella legge di bilancio. “La nostra idea è fare un taglio costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di tutelare l’ambiente, salvaguardando al tempo stesso il nostro sistema produttivo”.
Dopo aver illustrato i contenuti fondamentali del Decreto passiamo all’analisi del testo normativo.
Nell'articolo
Contenuto e finalità del DL Clima
Il DL Clima adotta una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l’emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) con misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle procedure di infrazione in tema ambientale: l’Unione europea ha infatti aperto nei confronti dell’Italia le procedure d’infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province autonome con il Protocollo “Aria Pulita” firmato il 4 giugno 2019 a Torino, a margine del “Clean Air Dialogue” con la Commissione europea.Verso un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici
All’art. 1 il DL Clima richiede, entro 60 giorni dalla pubblicazione, l’approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili.Per le città metropolitane, l’art. 2 del DL Clima istituisce il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019, 70 milioni per l’anno 2020, 70 milioni per l’anno 2021, 55 milioni per l’anno 2022, 45 milioni per l’anno 2023 e 10 milioni per l’anno 2024.
Introdotto anche il “buono mobilità” per i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, che rottamino, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Viene riconosciuto, nel medesimo limite di spesa e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.
Autorizzata anche una spesa di 20 milioni per gli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.
Trasporto scolastico sostenibile e riforestazione
In art.3 alcune previsioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile: 10 milioni per gli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico.Previste poi nel decreto, azioni per la riforestazione (art.4) con dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per finanziare un programma sperimentale di messa a dimora di alberi di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane e nelle città metropolitane
Poteri dei Commissari unici per le Procedure di infrazione
Per fronteggiare le procedure di infrazione, all’art.5 si permette al Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica.L’articolo dettaglia poi funzioni e poteri del Commissario scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, in carico per un triennio e che si avvale di una struttura di supporto e opera presso il Ministero dell’ambiente.
Prevista la nomina di un nuovo Commissario (con nomina per DPCM) che dovrebbe accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.
Accesso alle informazioni ambientali
All’Art.6 si regola la pubblicità dei dati ambientali in attuazione delle previsioni della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, di Aarhus (del 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108).Pertanto, si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico dovranno pubblicare in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
I dati e le informazioni saranno acquisiti con modalità telematica da ISPRA che sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell’ambiente potrà acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero, denominata “Informambiente”, anche nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
Prodotti sfusi e alla spina
Trovano spazio nel DL Clima alcune misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina: all’art. 7 viene riconosciuto agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.Riferimenti normativi
DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) (GU n.241 del 14-10-2019)
Vigente al: 15-10-2019
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