DL MILLEPROROGHE 2021 convertito: tutti i rinvii delle scadenze in materia di tutela ambientale

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Convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 il Decreto Milleproroghe 2021 (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183).

Vediamo di seguito cosa contiene il Decreto Milleproroghe 2021 attraverso il Dossier Camere e le notizie emerse nel tempo sui suoi provvedimenti, rinviando alle tabelle utili per orientarsi nelle scadenze collegate al Coronavirus.

Focus sulle previsioni in materia di ambiente alla luce dei passaggi parlamentari riportati nel Dossier Camera sul provvedimento.

Cosa contiene il Decreto Milleproroghe 2021?

Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni quali:

  • la semplificazione del collegamento digitale delle scuole e ospedali,
  • il recepimento nell’ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione europea
  • misure in materia finanziaria collegate alla Brexit
  • un allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria
  • le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021 (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione).

Per una rassegna delle proroghe di termini e delle discipline legislative speciali introdotte nell’ambito dell’emergenza coronavirus si rinvia inoltre alla tabella allegata al dossier predisposto per l’esame del Comitato per la legislazione.

Decreto Milleproroghe 2021 e provvedimenti in materia di tutela ambientale

Nel Dossier Camera si individuano le tematiche ambientali toccate dal Decreto:

Etichettatura imballaggi

– proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori (articolo 15, comma 6);

Nota di Redazione:

Si tratta di una sospensione dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, relativo all’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Imballaggi: quali obblighi restano in piedi per i produttori?

Restano fermi gli altri obblighi indicati dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 219 del D.lgs. 152/2006 (non soggetti a sospensione), in base al quale: “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Deposito temporaneo di macerie

– differiscono al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere (articolo 7-bis, comma 3);

Deposito nazionale di rifiuti radioattivi

-differiscono a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologicoannesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico (articolo 12-bis);

Convenzioni ambientali e accordi di bonifica

– prorogando di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che dal 2021 fino al 2025) i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale(articolo 15, comma 1);

-prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell’ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (articolo 15, comma 2);

– prorogando al 31 dicembre 2021l’efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppanipresso il comune di Cogoleto in provincia di Genova (articolo 15, comma 3).

Redazione InSic

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