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Due Diligence sociale e ambientale: cosa cambia in Europa con la Direttiva CSDDD (Dir. 2024/1760)?

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In Gazzetta europea del 5 luglio 2024, la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), la Direttiva sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese che dovrebbe integrare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente nella governance delle imprese.

Entrerà in vigore dal 25 luglio 2024 ma gli Stati avranno tempo per adeguarsi fino al 26 luglio 2026. Obiettivo: il contrato al lavoro minorile, schiavitù, sfruttamento del lavoro, inquinamento, degrado ambientale e perdita di biodiversità. Fonda una responsabilità civile delle imprese con multe fino ad almeno il 5% del fatturato in caso di adempienza delle imprese.

  • Quali imprese riguarda? in cosa consistono gli obblighi di diligenza

Cosa prevede la Direttiva CSDDD – Dir. 2024/1760?

La direttiva istituisce un obbligo di adeguata verifica da parte delle imprese sugli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani e sull’ambiente nelle operazioni d’impresa, ciò vale anche per le controllate e, ove correlata alla sua catena del valore, per le aziende dei partner commerciali.

La direttiva stabilisce l’obbligo per le grandi imprese di adottare e attuare anche un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 dell’accordo di Parigi, nonché obiettivi intermedi ai sensi della normativa europea sul clima.

Direttiva 2024/1760 – articoli e contenuti

La Direttiva si articola in 39 articoli ed un Allegato (che riporta diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani e divieti e obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale).

Dopo l’individuazione degli obblighi posti (art.1) e delle aziende coinvolte (art.2) si passa poi alle Definizioni, cui segue, fra gli articoli più importanti, l’articolo 5 sul Dovere di diligenza.
Seguono gli obblighi che gli stati devono far rispettare alle imprese (artt.7-11) ovvero:

  • Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali (art.8)
  • Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati (art.9);
  • Prevenzione degli impatti negativi potenziali (Art.10);
  • Arresto degli impatti negativi effettivi (Art.11);
  • Riparazione degli impatti negativi effettivi (Art.12).

La Direttiva pone l’accento anche sul dialogo con i portatori di interessi (Art.13) ed alla possibilità per le persone di sporgere reclami o notifiche (art.14).
Improntante anche la Dichiarazione annuale (art.16) che ciascuna società dovrà annualmente riportare sul proprio sito web relativamente agli sforzi compiuti nei settori disciplinati dalla Direttiva.
Spicca poi (Art.21) l’istituzione dell’helpdesk unico attraverso il quale le società potranno ottenere informazioni, orientamenti e assistenza per quanto riguarda l’adempimento dei loro obblighi.

La parte relativa ai cambiamenti climatici è contenuta nell’art.22 con la definizione del Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che ogni società deve adottare.
Le sanzioni sono regolate all’art.27: devono essere decise dallo Stato ed essere effettive, proporzionate e dissuasive, ma la Direttiva indica i fattori che ne determinano l’entità ed il limite massimo non inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente.

Gli obblighi della Direttiva CSDDD

La Direttiva in base a quanto riportato all’articolo 1 pone:

  • obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
  • responsabilità delle violazioni di detti obblighi;
  • obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi.

A quali aziende si applica la Direttiva CSDDD?

La Direttiva si applica (art.2) alle

  • grandi società a responsabilità limitata e società di persone dell’UE: +/- 6.000 aziende – >1000 dipendenti e >450 milioni di euro di fatturato (netto) in tutto il mondo.
  • Grandi imprese extra-UE: +/- 900 aziende – > fatturato di 450 milioni di euro (netto) nell’UE.

Le microimprese e le PMI non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme proposte. Tuttavia, la direttiva prevede misure di sostegno e protezione per le PMI, che potrebbero essere indirettamente interessate in quanto partner commerciali nelle catene del valore.

Da quando si applicano i nuovi obblighi della Direttiva CSDDD?

In base all’art.37 gli Stati membri entro il 26 luglio 2026 dovranno adeguarsi alle previsioni della Direttiva, ma l’obbligo slitta al 26 luglio 2027, 2028 e 2029 a seconda delle dimensioni delle imprese ed al loro fatturato, così come individuate all’art.2 della Direttiva.

  • dal 26 luglio 2027 per imprese con oltre 5000 dipendenti e 1500 milioni di EUR di fatturato;
  • dal 26 luglio 2028 per imprese con oltre 3000 dipendenti e 900 milioni di EUR di fatturato;
  • dal 26 luglio 2029 per imprese con oltre 1000 dipendenti e 450 milioni di EUR di fatturato.

Due Diligence: cos’è?

Quando si parla di Dovere di Diligenza o Due Diligence (regolata all’art.5 della Direttiva) si fa riferimento ad un approccio basato sul rischio, per il quale alle aziende verrebbe chiesto di effettuare una accurata politica aziendale proporzionata e commisurata alla probabilità e alla gravità di un potenziale impatto negativo sulla società e sull’ambiente, identificare le circostanze specifiche e i fattori di rischio. In particolare, rispetto alle attività, dimensioni e lunghezza della loro catena di valore, alle dimensioni dell’azienda, alla sua capacità, alle risorse e le leve finanziarie a disposizione.

Nell’identificare e valutare gli effettivi e potenziali impatti, le aziende sarebbero invitate a identificare le singole relazioni d’affari a rischio più elevato e di adottare misure adeguate per cercare di prevenire o mitigare il potenziale impatto negativo e per influenzare i responsabili di tali impatti.

Due diligence: i vantaggi per le aziende

Secondo l’Europa, le aziende avranno diversi benefici dall’attuazione della Direttiva CSSSD:

  • Quadro giuridico armonizzato nell’UE, che crei certezza del diritto e parità di condizioni.
  • Maggiore fiducia dei clienti e maggiore impegno da parte dei dipendenti.
  • Maggiore consapevolezza degli impatti negativi delle imprese in materia di diritti umani e ambiente, minori rischi di responsabilità.
  • Migliore gestione del rischio, maggiore resilienza e maggiore competitività.
  • Maggiore attrattiva per i talenti, gli investitori orientati alla sostenibilità e gli appaltatori pubblici.
  • Maggiori incentivi per l’innovazione.
  • Migliore accesso ai finanziamenti.

Due Diligence sociale e ambientale: le sanzioni per le imprese che non si adeguano

Il Parlamento europeo ha anche indicato un quadro sanzionatorio per le imprese che non si adegueranno alle nuove disposizioni: le imprese saranno responsabili degli eventuali danni e potranno essere sanzionate dalle autorità di vigilanza nazionali.

Nelle sanzioni previste, rientrano

  • il “naming and shaming” (pubblicazione dei nomi degli inadempienti),
  •  il ritiro dal mercato dei prodotti dell’azienda
  • ammende pari ad almeno il 5% del fatturato netto globale.
  • Esclusione dagli appalti pubblici UE.

Corporate sustainability due diligence

Per comprendere come cambia la legislazione europea in materia di Due diligence e responsabilità sociale e ambientale, suggeriamo la Relazione del parlamento europeo: “Corporate sustainability due diligence. How to integrate human rights and  environmental concerns in value chains”.

Per approfondire ulteriormente sulla Corporate sustainability due diligence, suggeriamo la pagina dedicata sul sito della Commissione europea che compie anche un’analisi dei benefici attesi dalla nuova regolamentazione.

Responsabilità sociale e ambientale delle imprese: la legislazione europea

Attualmente la materia è coperta dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che ha istituito un quadro di riferimento sulla base del principio “chi inquina paga” per le operazioni proprie delle imprese, ma non per le Catene di imprese. La Proposta di Direttiva sulla responsabilità civile introdotta dalla CSDDD sarà quindi complementare a questa Direttiva.

Inoltre, tale disciplina si incrocia con quella introdotta dalla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) entrata in vigore il 5 gennaio 2023.

Questa, lo ricordiamo ha esteso da 11 700 a circa 50 000 il numero di aziende coperte dalla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD), in materia ambientale, sociale e rischi, impatti, misure (inclusa la dovuta diligenza) e politiche relativi ai diritti umani, e ha aggiunto l’obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità al processo di due diligence aziendale.

Leggi il nostro approfondimento a fianco.

Decreto 231 – Responsabilità amministrativa degli enti – approfondimenti

In materia di responsabilità amministrativa degli Enti, InSic suggerisce i seguenti volumi tra i libri di salute e sicurezza editi da EPC Editore:

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Edizione: novembre 2021 (III ed.)
Pagine: 624
Formato: 150×210 mm
€ 33,25

L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità

Quatraro Raffaele

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Edizione: ottobre 2021

Pagine: 100

Formato: 150×210 mm

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L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità

Quatraro Raffaele

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Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

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Responsabilità amministrativa degli enti 231: corsi di formazione per esperti in 231

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– RSPP, ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08)
– il mantenimento delle Certificazioni ICMQ/Cersa: Professionista della security aziendale: 24/40 crediti – Manager HSE: 24/40 crediti – DPO: 8/12 crediti

INFORMA- Roma

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it