Edifici scolastici locali: approvati i piani di manutenzione ed efficientamento energetico

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Con DECRETO 15 luglio 2021 il Ministero Istruzione approva il piano per gli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

Nel Decreto vengono fissati anche i termini di aggiudicazione, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio. 

Le risorse per l’efficientamento energetico per edifici scolastici

L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A, è pari ad euro 1.120.253.066,24.

La somma residua di euro 4.746.933,76 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, verrà assegnata con successivo decreto del Ministro dell’istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2021, n. 62.

Procedure di gara per i lavori di efficientamento energetico: i termini

Nell’Allegato A sono riportati i Piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

Gli enti locali indicati sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

In base all’art. 2 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022;
  2. b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

Scuole e Interventi di efficientamento: quali termini da rispettare?

Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell’ambito delle linee guida di cui all‘art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.

Non sono ammesse proroghe dei termini, essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Scuole e interventi di efficientamento energetico, modifiche dei piani di interventi: cosa fare

Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del Ministero dell’istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori .

Quando fare richiesta di modifica dei piani di intervento?

La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l’intervento proposto non sia compatibile né preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio.

Rendicontazione delle risorse

  1. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
  2. a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;
  3. b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Monitoraggio degli interventi

Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell’art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell’istruzione ad ogni ente beneficiario.

Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la dicitura «Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU».

Revoche delle risorse per i piani di efficientamento energetico

  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all’art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Si arriva alla revoca qualora l’intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

In caso di revoca, le risorse ricevute vengono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.

Edifici scolastici locali: approvati i piani di manutenzione ed efficientamento energetico

Con DECRETO 8 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione aveva approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individua i termini di aggiudicazione, e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
L’importo da assegnare fu pari a 835.218.467,15 euro: centrale l’art. 2 che individua i termini di aggiudicazione dei lavori.

Vediamo in particolare i termini di aggiudicazione, le eventualità di modifica e revoca degli interventi.

Le risorse assegnate dal DM 8 gennaio 2021 del Ministero Istruzione

L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A, del decreto, è pari a euro 835.218.467,15.
La somma residua pari a euro 19.781.532,85 verrà assegnata con successivo decreto del Ministro dell’istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129.

Individuazione degli interventi e termini di aggiudicazione dei lavori

Nel decreto (art.2) vengono approvati i piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale (di cui all’allegato A)
Gli enti locali considerati nell’allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 1.821.515,47 ed euro 8.211.194,83 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in quattordici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è fissato in undici mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta .

Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventuno mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in tredici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 16.340.742 ed euro 19.826.309,07 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventitre mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in quindici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Per le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 e per gli enti locali che hanno candidato un numero di interventi, autorizzati con il presente decreto, pari o superiore a venti il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilità è fissato in ventisette mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in ventitrè mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

Modifica dei piani degli interventi per esigenze sopravvenute

Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori.
La richiesta di modifica deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l’intervento proposto non sia compatibile né preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio (si veda nel dettaglio l’articolo 3).

Modalità di rendicontazione e di monitoraggio

Le erogazioni sono (art.4) disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Il monitoraggio degli interventi avviene (art.4 comma 4) anche attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), classificando le opere sotto la voce «LB 202A – comma 63 – Efficientamento energetico scuole».

Revoche e controlli

Le risorse assegnate sono revocate

  • nel caso di mancato rispetto dei termini sopra visti in art.2 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.
  • qualora l’intervento infrastrutturale finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

Per approfondire in materia di efficientamento e certificazione energetica

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Redazione InSic

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