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End of Waste e Decreto Semplificazioni: cosa cambia e cosa resta?

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L’end of waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.
Viene regolamentato all’art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto” del Testo Unico ambientale (D.Lgs. n.152/2006).

Dalla sua introduzione nell’ordinamento nazionale tramite il d. lgs. n. 205/2010 , attuativo della “Direttiva Rifiuti” , che aveva rivoluzionato la materia introducendo i concetti del “sottoprodotto” (art. 184-bis) e della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 184-ter), la normativa dell’art. 184 ter non aveva più subito modificazioni sino al 2019 .

Le principali modifiche sono intervenute

  • con il DL Sblocca Cantieri (DL 32/2019 convertito);
  • Con il DL Crisi aziendali (DL 101/2019 convertito);
  • Con il DL Semplificazioni (DL 77/2021).

In questa scheda riportiamo le modifiche nel tempo della disciplina e link ad articoli di approfondimento da Istituzioni, portale InSic e rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

End of waste: le modifiche del Decreto Semplificazioni (DL 77/2021)

L’ Art. 34 del DL n.77/2021, o Decreto Semplificazioni (vedi il quadro generale delle modifiche per l’ambiente) torna in modifica della disciplina dell’end of waste, sulla cessazione della qualifica di rifiuto apportando una nuova modifica all’art. 184 ter.

Dunque, il DL 77/2020 in vigore dal 1° giugno 2021, apporta modifica al

  • comma 3 dell’art. 184 ter: obbligatorio e vincolante il parere dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione al recupero dei rifiuti
  • comma 3-ter: soppressi il secondo e terzo periodo (via i riferimenti al procedimento di controllo)
  • commi 3-quater e 3-quinquies abrogati.

Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche.

La modifica al comma 1 dell’art. 184 ter

“… In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del  comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui  al titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui all’articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell’ambito  dei  medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per  la protezione ambientale territorialmente competente…”

La modifica al comma 3 ter dell’art. 184 ter

3-ter.  L’ISPRA,  o  l’Agenzia  regionale   per   la   protezione dell’ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la conformità delle modalità operative e  gestionali  degli  impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati nonché’ alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non conformità, apposita relazione.

I paragrafi che seguono sono stati eliminati dal DL Semplificazioni

Il procedimento  di  controllo  si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA  o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Al fine  di assicurare  l’armonizzazione,   l’efficacia   e   l’omogeneità  dei controlli di cui al  presente  comma  sul  territorio  nazionale,  si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Le abrogazioni dei commi 3 quater e quinquies dell’art. 184 ter

Il Decreto Semplificazioni abroga i seguenti commi:

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all’autorità competente. L’autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all’autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

End of waste: le modifiche del Decreto Crisi aziendali convertito (DL 101/2019)

Il convertito Decreto legge n. 101/2019 (Decreto crisi aziendali) all’art. 14-bis ha modificato l’art. 184 ter nelle seguenti parti:
1. comma 1 è stata sostituita la lett. a)  (sostituisce il criterio della “destinazione” del rifiuto con quello del comune utilizzo per scopi specifici);
2. comma 3: sostituzione completa;
3. commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies inseriti ex novo.

La modifica del comma 1 dell’art. 184-ter

Con la modifica della lett. a) del comma 1 dell’art. 184-ter, viene sostituito il criterio della “destinazione” con quello del comune utilizzo per scopi specifici.

Infatti, viene previsto che: «a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici».

Il rilascio delle autorizzazioni in assenza di criteri specifici

In sede di autorizzazione ambientale viene introdotta la possibilità per le autorità competenti, in assenza di criteri specifici adottati in relazione alle operazioni di recupero (e nel rispetto dei criteri indicati nelle lett. a)-d) del comma 1), di rilasciare le autorizzazioni di cui

  • all’art. 208 (autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti),
  • all’art. 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale),
  • all’art. 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
  • e di cui al titolo III-bis della Parte Seconda (autorizzazione integrata ambientale – AIA)

Tutto nel rispetto delle condizioni prescritte dalla Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Rifiuti”art. 6, par. 1) nonché sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.

Cosa includono i procedimenti autorizzatori?

Quindi, questi  procedimenti autorizzatori devono includere:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Procedure semplificate di recupero dei rifiuti: quali normative applicare?

In mancanza di adozione dei criteri specifici come sopra indicati, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, continueranno ad applicarsi i criteri previsti da 3 decreti ministeriali, ovvero

  1. il d.m. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi),
  2. il d.m. 12 giugno 2002 n. 161 (per i rifiuti pericolosi)
  3. il d.m. 17 novembre 2005 n. 269 (per i rifiuti pericolosi provenienti da navi).

End of waste: le modifiche dello Sblocca-Cantieri convertito (DL n.32/2019)

Il DL 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “sblocca cantieri“) poi convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, aveva riformato il precedente testo normativo riguardo all’applicazione delle disposizioni normative a cui riferirsi in attesa dell’emanazione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell’Ambiente per la definizione dei criteri da adottarsi per determinare quando un rifiuto poteva cessare dall’essere considerato tale ed acquisire la qualifica di “end of waste”.

  • Al comma 2 dell’art. 184-ter, tali criteri, nel rispetto delle prerogative di cui al comma 1, lett. a)-d), nonché di quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, avrebbero potuto essere decisi caso per caso e per specifiche tipologie di rifiuto, tramite decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente, con la possibilità di includere se necessario valori limite per le sostanze inquinanti e tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
    Tali decreti però non sono mai stati emanati, creando così, nel tempo, un grave vuoto normativo che non ha permesso a questa disciplina di evolversi come avrebbe potuto e dovuto.

Unica eccezione a livello normativo nazionale è stata l’emanazione del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22 inerente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) – leggi il nostro approfondimento sul decreto!

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