Spiega il Ministero che, in base agli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell’ambito dei requisiti già fissati dalla norma tecnica UNI 11459 del 2016, si è definita la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l’uso della farina di vinaccioli disoleata sia compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l’inquinamento atmosferico.
Ciò comporta quindi la modifica dell’ Allegato X (che detta la Disciplina dei combustibili) nella Parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura) della parte V del Codice attraverso l’aggiunta della suddetta lavorazione.
La modifica apportata dal DM 74/2019
Il DM 74/2019 modifica il paragrafo 1, Sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) della Parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura) dell’ Allegato X della parte V del Codice introducendo la lettera che riporta la lavorazione:“h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3”.
Segue una tabella che riporta.
-Valori
-Minimi/massimi UNI11459:2016
-Metodi di Analisi.
Il riferimento alla nuova lettera h-bis viene inserita al paragrafo 3 che individua le “Norme per l’identificazione delle biomasse”, della Sezione 4, Parte II dell’allegato X alla Parte V del Codice. Si corregge anche il paragrafo 3.1, che ora recita: “La denominazione “sansa di oliva disolcata” o la denominazione “farina di vinaccioli disoleata”, la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzione, l’anno di produzione, nonche’ il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare … “(omissis cui segue elencazione dei supporti dove riportare l’indicazione).
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREDECRETO 29 maggio 2019, n. 74
Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00080) (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019.
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