Generatori di calore a biomasse: un regolamento sulla certificazione

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In Gazzetta il Decreto del 7 novembre 2017 del Ministero dell’Ambiente che costituisce Regolamento su requisiti, procedure e competenze per rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
Si tratta di generatori alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte V del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente).
Il decreto è vigente a partire dal 2 gennaio 2018

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Campo di applicazione
Possono essere oggetto di certificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 – stufe a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 – apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi – requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 – termocucine a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 – caldaie per riscaldamento – parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW – terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe: UNI EN 14785 – apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – requisiti e metodi di prova.

Procedura di certificazione
All’art. 3 il Decreto indica la procedura per il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore da parte di organismo notificato: in allegato 1 al decreto sono indicate le classi di qualità, mentre nell’allegato 2 le prove da svolgersi da parte dell’organismo che poi rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.

Modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore
L’art. 4 fornisce indicazioni sulle modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore: il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale deve indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:
a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
c) le corrette modalità di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.


Riferimenti normativi:
DECRETO 7 novembre 2017, n. 186 del MINISTERO DELL’AMBIENTE
Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. (GU n.294 del 18-12-2017)
Vigente al: 2-1-2018

Redazione InSic

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