Il DL sulle criticità ambientali è legge: ecco le novità

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È stato convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, che recava “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”. Il decreto è in vigore dal 2 febbraio 2013.

Come ricordato nei giorni scorsi, il decreto riguarda diverse situazioni emergenziali e prevede una proroga fino al 31 dicembre 2013 delle gestioni commissariali presenti nelle aree dei comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), e dello stabilimento di Cogoleto (GE) e il naufragio della nave Costa-Concordia. Inoltre, dietro richiesta del Senato, si proroga anche la gestione commissariale relativa all’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.
Il testo del decreto legge convertito con legge n.11 del 1 febbraio 2013 (in GU del 2/2/2013) contiene alcune modifiche introdotte dalla legge di conversione.
In base al nuovo Articolo 1 del DL 1/2013, fino al 30 giugno 2013 le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continueranno ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della regione Campania, e, decorso il predetto termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78/2010, che attribuisce ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Confermata la proroga al 31 dicembre 2013 del termine – previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
Il Senato ha però introdotto il comma 2 bis all’art. 1 del DL convertito, in base al quale, il produttore può indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) storici, il c.d. eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all’acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei RAEE storici.
La legge ci conversione introduce altresì l’Articolo 1 bis (sempre aggiunto dal Senato) che posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all’articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013; i comuni potranno posticipare ulteriormente tale termine
Fra le modifiche introdotte in sede di conversione, figura infine l’Articolo 2 bis che novella l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, prevedendo la possibilità di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto decreto legge anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

Redazione InSic

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