Biomasse

Impianti a biomasse/biogas e incentivi – Linee guida SNPA su Decreto 14/4/17

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Il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 14 aprile 2017 disciplina le condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal Decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas (individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del DM 6 luglio 2012). Si tratta di impianti alimentati con prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto del 2012.

  • Sugli incentivi, SNPA ha prodotto una Linea Guida pubblicata il 21 marzo 2022 per fornire una modalità operativa per le Agenzie di Protezione dell’Ambiente del SNPA per la valutazione e la verifica di quanto previsto dal Decreto 14 aprile 2017.
  • Infine, due suggerimenti di approfondimento in materia di biogas e biomasse e per diventare “Esperto” nei sistemi per l’energia

Incentivi per Impianti a biogas: Decreto 4 aprile 2017

Il decreto stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall’art. 8, comma 7, del DM 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni, (sistema SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, (sistema SME).
Il premio viene corrisposto agli impianti individuati dall’art. 8, comma 4, lettere a) e b), del DM 6 luglio 2012.

Incentivi biogas: cosa deve fare il titolare dell’impianto?

All’Art. 2 si indicano i documenti che il gestore dell’impianto deve inviare all’Agenzia regionale o provinciale per la protezione del DM 14 aprile 2017 dell’ambiente competente ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE.
Inoltre, il gestore deve inviare periodicamente all’Agenzia, ai fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri della tabella dell’allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, rilevati e elaborati in conformità alle prescrizioni dell’art. 9.

La verifica di idoneità dell’impianto

Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 aprile 2017, a seguito della ricezione delle informazioni sopra descritte, le agenzie valuteranno, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE:
la capacità del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell’impianto, in relazione alle caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare, verificando in particolare l’idoneità del sistema rispetto alle caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell’art. 9;
– la correttezza delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del DM 14 aprile 2017.
Tale verifica è effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell’impianto e sulla base di eventuali attività sul campo.

I controlli sugli impianti

In base a quanto disposto dall’art.4 del DM 14 aprile 2017, fatte salve le eventuali attività sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneità, le agenzie effettuano controlli presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un controllo ogni due anni civili durante i quali l’impianto sia in esercizio per uno o più mesi.
L’art. 5 del DM 14 aprile 2017 prevede la possibilità che le verifiche iniziali di idoneità (art. 3 comma 1 e 3) possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia e regola tale possibilità indicando specifici compiti ai delegati (vedi infra art.5).

Il Premio tariffario

Quanto al Premio tariffario (art.6 del DM 14 aprile 2017), il periodo di accesso allo stesso decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell’impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneità e applica le procedure di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva verifica iniziale di idoneità. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale di idoneità non possono essere considerati ai fini dell’accesso al premio.
All’art. 7 del DM 14 aprile 2017 si stabilisce che agenzie comunichino al Gestore dei servizi energetici, utilizzando l’indice dell‘allegato I al DM 14 aprile 2017, gli esiti della verifica prevista dall’art. 3, comma 1, e, periodicamente, i mesi civili in cui i valori limite di cui all’art. 3, comma 3, sono stati rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio, ai sensi dell’art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, da erogare in relazione a tale numero di mensilità. La comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dei dati oggetto di verifica.

I costi delle attività di verifica

L’art. 9 del DM 14 aprile 2017 ricorda che i costi delle attività di verifica, dei controlli e delle comunicazioni sono posti a carico del gestore dell’impianto interessato sulla base delle tariffe previste dall’allegato II. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attività di verifica e di comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.

La linea guida SNPA (marzo 2022)

La “Linea guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 14/04/2017 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del D.M. 06/07/2012” si applica ogni qualvolta sia necessaria la verifica dei SAE (Sistemi di Analisi Emissioni)/SME (Sistemi di monitoraggio emissioni) installati presso gli impianti di produzione di energia elettrica:

  • per gli impianti superiori a 15 MW, per ottenere l’extra-incentivazione è necessario un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (SME), gestito in accordo con le procedure di assicurazione della qualità (UNI EN 14181:2015).
  • per impianti sotto i 15 MW, l’impianto è facoltativo, a discrezione del Gestore.

La Guida è liberamente scaricabile dal sito di SNPA.

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