In Gazzetta la conversione in Legge del Decreto Agricoltura 2024 il DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63.
Al suo interno, il divieto per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole, fatti salvi quegli impianti finanziati PNRR e da realizzare in zone di concessione o in aree specifiche.
Nell'articolo
Impianti fotovoltaici a terra: il divieto nel Decreto AGRICOLTURA ’24
L’articolo 5 del Decreto AGRICOLTURA prevede il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e il divieto di aumentare l’estensione di quelli già esistenti.
Il divieto vige nelle zone classificate come “agricole” dai piani urbanistici.
Esclusi dal divieto solo per gli impianti:
- finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR;
- relativi a progetti di agrovoltaico;
- da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali;
- in aree di rispetto della fascia autostradale;
- in aree interne ad impianti industriali.
Il divieto è stato introdotto con un articolo 1-bis all’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Impianti a fonti rinnovabili in aree idonee: cosa prevede la normativa italiana
L’Art. 20 del Decreto 199/2021 rimanda a uno o più decreti interministeriali (MASE-Ministero cultura e Ministero Politiche agricole) per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Si fa riferimento all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili.
Ora si aggiunge il divieto previsto dal Decreto AGRICOLTURA per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Cosa si intende per aree idonee agli impianti fotovoltaici?
In attesa dei decreti che definiscano l’individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 8 dell’art.20 del Decreto 199/2021, sono considerate aree idonee::
(( a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) ));
Impianti agrivoltaici: le linee guida ministeriali
Ricordiamo che il recente Decreto del 27 Giugno 2022 ha raccolto le Linee Guida per Impianti Agri-voltaici che descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito “agrivoltaico”, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.
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