Il TAR Lazio nella sentenza n. 3143 del 26 marzo 2013 censura l’art. 14 comma 2 del D. M. del 5 maggio 2011, IV Conto Energia, laddove pone vincoli all’impiego di pannelli fotovoltaici per coltivazioni in serra.
Moduli fotovoltaici e coltivazioni in serra
Nel caso prospettato al TAR Lazio nella sentenza n. 3143 del 26 marzo 2013, quattro società avevano impugnato l’art. 14 comma 2 del D. M. del 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (c.d. “IV conto energia”), nella parte in cui stabilisce che, ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento di installazione dei moduli devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Tale misura infatti, anche se era stata introdotta al fine di evitare l’eccessiva installazione di pannelli fotovoltaici, rendeva di fatto inutilizzabili le serre stesse.Il Parere della Cassazione
In merito alla questione, la Cassazione ha accolto le doglianze promosse dalle società, poiché la norma avversata è illegittima per eccesso di potere: infatti, il rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra, non considera gli altri parametri, quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche, che si pongono, invece, come elementi essenziali a garantire le coltivazioni in serra.Secondo la Cassazione, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione in esame appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione all’idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Appare assai difficile in questi casi, secondo la Cassazione, stabilire una misura generale uguale per tutti i casi, essendo verosimilmente necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l’idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche dove queste sono effettuate.
In conclusione, la disposizione censurata deve essere annullata, rimanendo riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale sul rilevato vizio, qualora il Ministero ritenga opportuno confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM del 5 maggio 2011, solo in relazione a determinate tipologie di serre
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