In vigore dal 26 maggio 2019.
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Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi
L’art. 18 della Legge Europea 2018 inserisce un articolo 1 bis all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (decreto di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). La modifica individua nei soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e nei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.Se non sussistono tali soggetti, spiega il comma 2 del nuovo art. 1 bis al D.Lgs. n. 45/2014, è responsabile lo Stato in via sussidiaria, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
Lo Stato resta responsabile dello smaltimento sicuro e responsabile delle materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento (e sempre in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati) anche nel caso (comma 3) di spedizione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito in uno Stato dell’UE o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento.
Se questi rifiuti vengono invece spediti in Italia (comma 4) per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento è dello Stato membro dell’Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.
RAEE
La Legge Europea 2018 modifica alcuni passaggi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).Si modifica l’art. 14 (Tasso di raccolta differenziata) al cui comma 3 che individua nell’ISPRA il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta, si aggiunge un riferimento ai dati che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome devono trasmettere annualmente e gratuitamente all’ISPRA.
Si tratta dei dati RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
All’articolo 23 (Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici), comma 3 lett A) del D.Lgs. n.49/2014 , si individua nel Ministero Ambiente il soggetto che definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale, ma non più per via della modifica apportata dall’art.19 lett B) alla Legge Europea 2018 “qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2 (sistemi di gestione dei RAEE)”.
La lett. C dell’art. 19 della Legge Europea 2018 sostituisce anche il comma 7 del D.Lgs. n.49/2014 che nel caso non fosse possibile a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio (del produttore) il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, prescrive che siano apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso e (novità introdotta dalla Legge Europea 2018) sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.
Ulteriori modifiche riguardano l’art.30 comma 2 del D.Lgs. n.49/2014 che prescrive la designazione (non più la nomina) con mandato scritto del rappresentante autorizzato da parte del produttore di AEE che voglia vendere in altro Stato membro UE nel quale non è stabilito.
Infine, da segnalare il cambio di titolo dell’Allegato V che da “obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 15” diventa “Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19”: di conseguenza nella Parte 1 dell’Allegato si definiscono gli obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 (rimossa dalla Legge Europea 2018 il passato riferimento alla data del 14 agosto 2015) con riferimento alle categorie elencate nell’allegato I.
Sfalci e potature
La Legge Europea 2018 modifica l’art. 185 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 che detta le esclusioni dal campo di applicazione delle norme della Parte IV del Codice Ambiente per alcune fattispecie.Alla lettera f) fra le esclusioni comparivano: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Ora per effetto della Legge Europea 2018 la lettera f) elenca fra le esclusioni sempre le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (specifica prima non prevista) ulteriormente dettagliati in un elenco non esaustivo che comprende “gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
All’articolo 21 infine, la Legge Europea 2019 abroga i commi 149, 150 e 151 della Legge di stabilità 2016 che conteneva disposizioni sull’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.Il comma 149 si stabiliva per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta), il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull’energia prodotta.
I successivi commi 150 e 151 indicavano modalità e condizioni di questo incentivo che era’ pari all’80 per cento di quello riconosciuto dal DM 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza (comma 150); entro il 31 dicembre 2018 gli esercenti dovevano comunicare al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime e gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto.
Riferimenti normativi:
Legge europeaLEGGE 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.
Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2019
(GU Serie Generale n.109 del 11-05-2019)
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