In Gazzetta la LEGGE 8 agosto 2024, n. 115, di conversione del Decreto MATERIE PRIME CRITICHE, DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84 (qui il testo coordinato) che regola (con urgenza) le materie prime strategiche adeguandosi al Quadro europeo delle materie prime critiche approvato, come abbiamo visto, con regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024.
- Cosa prevede il Decreto e quali misure verranno attuate, quali risorse previste per attuare in Italia la protezione e lo sviluppo del trattamento delle materie prime anche con riferimento agli aspetti ambientali collegati?
Nell'articolo
Cosa prevede il Decreto-legge di adeguamento al Quadro europeo sulle materie prime strategiche
Il decreto dopo il passaggio parlamentare consta di 18 articoli
- Capo I (articoli da 1 a 6) contiene le disposizioni in materia di progetti strategici e comitato nazionale;
- Capo II (articoli da 7 a 12) riporta le disposizioni comuni sulle materie prime critiche;
- Capo III (articoli da 13 a 17) detta misure sulla promozione degli investimenti.
Il Decreto impatta su:
- Governance delle materie prime;
- ricerca di materie prime critiche (Art.7);
- aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari (Art.3);
- Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi (Art.9);
- giudizi in materia di progetti strategici (semplificazioni sulla scorta dei procedimenti PNRR) (Art.12);
- Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche (Art.11);
- Il ruolo del Fondo nazionale del Made in Italy (Art.13);
Fra le novità emerse in sede parlamentare e arrivate nel testo finale del provvedimento:
- l’articolo 14-bis, aggiunto in sede referente, consente l’approvvigionamento di materie prime per le filiere del made in Italy non incluse nel regolamento europeo.
- L’articolo 9-bis ((Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
Materie prime critiche e strategiche: adeguamento alla disciplina europea
Il Decreto adegua il nostro ordinamento al regolamento (UE) 2024/1252 , creando un sistema di governance per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del medesimo regolamento europeo.
Ma cosa si intende per materie prime critiche e strategiche?
Secondo la normativa UE le materie prime non energetiche e non agricole sono considerate
- critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un’alta concentrazione dell’offerta in pochi Paesi terzi.
- strategiche quelle materie prime critiche che risultano talmente cruciali per il funzionamento del mercato interno, per le transizioni verde e digitale e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, da potersi prevedere che nei prossimi decenni la relativa domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale.
Le misure principali del Decreto MATERIE PRIME CRITICHE 2024
A seguito del passaggio parlamentare, segnaliamo dal Decreto le disposizioni più importanti per il settore ambientale:
- Art.2 – il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) deve pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche. Previsti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all’estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l’estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.
- Art.6 – istituisce il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche e si identificano alcuni compiti, in particolare il monitoraggio economico e il coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili
- Art.6 -prevista l’elaborazione di un Piano Nazionale delle materie prime critiche che indichi le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.
- Art.10 definisce il Programma nazionale di esplorazione oggetto di elaborazione prossima da parte di ISPRA;
- Art.7 – all’ISPRA e alla Sovrintendenza territorialmente competente le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti.
Aspetti ambientali del Decreto MATERIE PRIME CRITICHE 2024
Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente ambientali, segnaliamo:
- Articolo 2 che disciplina il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l’attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale.
- Articolo 4 istituisce presso il MASE, un punto unico di contatto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche;
- Articolo 5 designa l’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti del MIMIT come punto unico nazionale per le autorizzazioni dei progetti di trasformazione di materie prime critiche, con semplificazioni amministrative.
- Articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità indicate dallo stesso articolo 7: le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca vengono svolte dall’ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente.
- Articolo 9 promuove il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, estendendo le disposizioni del regio decreto n. 1443/1927 ai titoli abilitativi per depositi chiusi o abbandonati. Introduce inoltre un Piano di recupero per materie prime dai rifiuti storici, consentendo ai concessionari di siti abbandonati di riattivarli, previa dimostrazione della sostenibilità economica e ambientale e coerenza con i progetti di bonifica.
- Articolo 14 regola obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI per le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami ferrosi.
Istituisce poi presso il MAECI un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale.
Recupero pannelli fotovoltaici: cambiano le regole per l’adesione ai Sistemi collettivi di recupero
- ((Art. 9 bis per la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati, il decreto modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare
- l’articolo 10.1 che regola i Sistemi collettivi di recupero.
Il Decreto introduce la previsione che il Ministero possa avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei Sistemi Collettivi; - all’articolo 24-bis quarto periodo
si rinvia al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia. La documentazione deve comprendere l’elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell’impianto. - all’articolo 24-bis nono periodo
Si prevede che dal 1°gennaio 2025 il GSE indichi due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l’invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative».
- l’articolo 10.1 che regola i Sistemi collettivi di recupero.
Cos’è il Piano nazionale di esplorazione?
Il Piano, previsto all’art.10 prevede una mappatura dei minerali su scala idonea; una definizione delle campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce. include indagini geognostiche e geofisiche ed una elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione
generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
Il Piano di recupero di materie prime
Per gli aspetti ambientali, segnaliamo in particolare nell’articolo 9 del DL 84/24 la necessità del “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario.
Riguarda i “rifiuti di estrazione storici” ovvero rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie
chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto. Il DL 84/2024 modifica per questo il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sulla gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive.
Il Piano si coordina anche con l’eventuale procedimento di bonifica già esistente nei siti contaminati: nelle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano indicherà gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti.
Fondo nazionale del Made in Italy
Un’altra novità è l’inserimento dell’estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali nel Fondo nazionale del made in Italy previsto all’articolo 13 del DL 84/24.
Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.
Il Fondo potrà essere integrato anche con risorse provenienti da pubbliche amministrazioni o da strumenti di rischio emessi da società di capitali aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo sia in asset immobiliari, anche pubblici, strumentali all’operatività delle imprese delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da società di capitali collegati a tali asset; si prevede che possano essere individuati più soggetti gestori del Fondo, fermo il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori (2.500.000 euro annui complessivi).
Cosa prevede il Quadro europeo delle materie prime critiche
Il Quadro europeo delle materie prime critiche istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
Mira a
- potenziare le catene di approvvigionamento nazionali
- rafforzare l’impegno internazionale per sviluppare partenariati vantaggiosi per tutti con i paesi terzi.
Realizza per questo un sistema di governo che rafforza le relative catene di approvvigionamento e favorisce lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate entro il 2030.
Richiede che
- il 10% del fabbisogno annuale dell’UE sia coperto con l’estrazione;
- il 40% con la trasformazione
- il 15% con il riciclaggio.
Incoraggia, infine il recupero delle materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e intensifica gli sforzi per attenuare gli effetti negativi in materia di diritti dei lavoratori, diritti umani e tutela dell’ambiente.
In Italia la normativa di riferimento per le Materie prime critiche è contenuta nella pagina dedicata del Ministero del Made in Italy.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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