Nel Decreto #Ambienteprotetto le misure urgenti in materia di ambiente

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È stato pubblicato in Gazzetta (del n.144 del 24-6-2014) il decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 che contiene disposizioni per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, nonché il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche.

Il DL 91/2014 è volto a superare alcune criticità ambientali, dalla immediata mitigazione del rischio idrogeologico alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale; Inoltre semplifica i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi europei.

Il Decreto legge, vigente al 25 giugno 2014, al Capo II tratta la materia ambientale al Capo II. In attesa che le sue disposizioni vengano confermate con legge di conversione, passiamo in rassegna le sue principali disposizioni, che saranno oggetto di approfondimento sui prossimi numeri della rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro.

• ART. 10 (Misure straordinarie per rischio idrogeologico/indagini terreni Campania): i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (vedi nel dettaglio i poteri dei Presidenti); un prossimo DPCM definirà modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

• ART. 11 (Misure urgenti per la protezione di specie animali/ riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili. Rinnovato di ulteriori nove mesi l’obbligo, per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di sostituzione delle apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive. Sugli impianti termici civili si sostituisce completamente l’articolo 285 del Codice Ambiente (stabilendo l’adeguamento alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017.

• ART. 12 Qualificazione e trasparenza degli organi di verifica ambientale: riduzione da 50 a 40 del numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

• ART. 13 Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi: viene inserito un nuovo articolo, il 242 bis al Codice Ambiente in base al quale l’operatore interessato ad effettuare a proprie spese interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all’amministrazione uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. Ultimati gli interventi l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Fra le altre numerose modifiche, un nuovo comma 8 quater all’articolo 216 del Codice Ambiente sulle attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti.
Sostituito il comma 5 bis dell’articolo 184: previsto uno o più decreti interministeriali per disciplinare le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale.
E sempre in materia di Aree militari, viene inserito un nuovo Art. 241 bis (Aree militari) cui si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell’allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice Ambiente ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica.
Precisazioni vengo poi aggiunti dal DL 91/2014 per la Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 con riferimento ai Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

• ART. 14 Tracciabilità dei rifiuti e lo smaltimento nella Regione Campania – ai sensi della Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010: prevista modifica all’articolo 191 comma 1, del Codice Ambiente: prevista una semplificazione del Sistema di tracciabilità con l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con decreto del Ministro dell’ambiente viene nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, il quale esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell’affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
In materia di combustione dei rifiuti si aggiunge il comma 6 bis che esclude l’applicazione dell’art. 256 bis al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

• ART. 15 modifica il Codice Ambiente per recepire la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale e risolvere così la Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170. Le modifiche toccano l’articolo 5 comma 1 lettera g), h) (abrogata), l’articolo6, l’articolo 12,16,17,20 e 24

• ART. 16: modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

• ART. 17: modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino – Procedura d’infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del Codice Ambiente, e successive modificazioni, – Procedura d’infrazione 2007/4680).

Redazione InSic

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