DSNH - danno ambiente

Il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH): cosa è e come si applica al PNRR

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Do No Significant Harm (DNSH)”: cos’è e in cosa consiste il principio europeo del “non arrecare danno significativo all’ambiente” e la sua applicazione per la finanzia pubblica, in particolare per il PNRR.

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Cosa prevede il principio del Do No Significant Harm (DNSH)?

Il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente; questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Reslience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione.

Chi deve rispettare il Do No Significant Harm (DNSH)?

È responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

Do No Significant Harm (DNSH) principle

Il principio “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) che individua gli obiettivi ambientali da preservare:

  • 1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
  • 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
  • 4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
  • 5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
  • 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In base a quali parametri un piano nazionale “non arreca danni all’ambiente”?

Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante.

In base al sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento.

Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota divulgativa sul DNSH.

PNRR e applicazione del DNSH

Tutte le misure inserite nei PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 25 del Regolamento UE) dimostrare il rispetto di tale principio. La Commissione ha pubblicato delle Linee guida (febbraio 2021) con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Pertanto, tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti, con il supporto di esperti in materia ambientale, considerando i criteri DNSH.

Nella Nota Divulgativa sono contenuti i diversi approcci che guidano la selezione degli investimenti e delle riforme e qualificano, determinando le caratteristiche di quelle selezionate l’effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.

Cosa devono fare le Amministrazioni per rispettare il DNSH

Le amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. Devono quindi indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure nel PNRR (si veda nella Nota divulgativa, le modalità di valutazione).

Come effettuare la valutazione del DNSH

La valutazione tecnica stima in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi.
Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

  1. La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
  2. La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
  3. La misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
  4. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

  • Approccio semplificato;
  • Analisi approfondita e condizioni da rispettare.

Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata al DNSH del Sito Italia Domani

Redazione InSic

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