Le linee guida a entreranno in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, (avvenuta l’11 aprile) e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell’eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome. Inoltre, si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto 30/3/2015 è stato emanato ai sensi del decreto-legge n. 91/2014 (Decreto Competitività e Ambiente o “Ambiente protetto”) e previsto espressamente all’articolo 15 comma 1, lettera c), ai fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti (di cui all’allegato IV alla parte II del Codice Ambiente) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché delle modalità per l’adeguamento, da parte delle regioni, dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con l’espresso vincolo di conformità ai criteri dell’allegato V alla parte II del Codice Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006).
L’obiettivo del decreto è di fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli operatori di settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in conformità con quanto stabilito dalla direttiva VIA (dir. 2011/92/UE).
In base al decreto 30 marzo 2015, il Ministero dell’Ambiente con proprio decreto potrà
a) definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle nuove linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell’Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle linee guida;
b) definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell’Unione europea e nazionali;
c) definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.
Riferimenti normativi:
DECRETO 30 marzo 2015
Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
(GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015)
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