Nella sentenza n. 434 del 24 gennaio 2013 il Comune di Isili in Sardegna richiedeva l’annullamento di una determinazione del Servizio Energia della Regione Sardegna con la quale era stata concessa ad una società l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto da destinare alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, da localizzare nel territorio del Comune.
Il Comune lamentava la violazione sia della L.R. n. 10/2008 che della L. n. 99/2009, per la mancanza in capo alla società della disponibilità delle aree su cui ubicare l’impianto, atteso che le stesse sarebbero state trasferite al Comune a seguito dello scioglimento del precedente Consorzio per l’Area Industriale della Sardegna Centrale.
In merito alla controversia, il Collegio precisa che secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare, nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
Pertanto, il presupposto di legittimità, rappresentato dal titolo di disponibilità del bene, interessa esclusivamente l’area dell’impianto mentre, per quanto concerne le opere connesse, quali i cavidotti, la norma fa espressamente salva (nell’eventualità in cui il titolo di disponibilità delle aree interessate non sia concesso consensualmente) la possibilità di avvalersi della procedura di esproprio o di imposizione del vincolo, conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.
La società ha documentato la formale disponibilità delle aree necessarie per la posa dei cavidotti ed anche il titolo di disponibilità delle aree sulle quali installarli, che è rappresentato dal contratto stipulato tra la società ed il Consorzio. In tale contratto, infatti, oltre al diritto di superficie è stata prevista anche la costituzione di diritti di servitù di elettrodotto e di passaggio in favore della società per la realizzazione della linea elettrica interrata
Infine, per quanto concerne la porzione di impianto di rete per la connessione (art. 2, lett. n, del D.lgs. n. 387/2003), l’Autorizzazione Unica riporta correttamente che la società ha, dapprima, prodotto copia della scrittura privata in cui si prevedeva l’obbligo dei proprietari delle aree su cui posare i cavidotti a concedere le servitù di elettrodotto, e successivamente ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore