Con DECRETO 8 maggio 2023, n. 90 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA detta un regolamento per inserire legno lamellare in forma di cippato nel Testo Unico Ambiente (D.lgs. n.152/2006) all’allegato X del della parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo.
Il Decreto sarà in vigore dal 1° agosto 2023.
Perché questo inserimento e cosa comporta l’utilizzo di questi residui come biomassa?
Nell'articolo
Legno lamellare: a quali condizioni è biomassa combustibile?
Il Decreto arriva in seguito alle richieste presentate da enti pubblici e da operatori privati, di inserire i residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, tra le biomasse combustibili
Il MASE ha quindi individuato per i materiali in esame, le caratteristiche merceologiche e le condizioni idonee ad assicurare che l’utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie.
Infatti, spiega il MASE nel decreto, la possibilità di utilizzare come biomassa combustibile un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta del Testo unico Ambiente.
Residui di legno, la modifica al Testo Unico Ambiente
Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene inserita al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) la lettera h-ter
«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:
===================================================================== | | | Valori | | Proprieta | Unita' di misura | limite | +====================+================================+=============+ |Umidita' | (% m/m) | ≤ 15 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Additivi (collanti) | (% m/m) | ≤ 2 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Azoto | (% m/m) | ≤ 1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Zolfo | (% m/m) | ≤ 0,05 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cloro | (% m/m) | ≤ 0,03 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Arsenico | (mg/kg) | ≤ 1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cadmio | (mg/kg) | ≤ 0,5 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Cromo | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Rame | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Piombo | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Mercurio | (mg/kg) | ≤ 0,1 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Nichel | (mg/kg) | ≤ 10 | +--------------------+--------------------------------+-------------+ |Zinco | (mg/kg) | ≤ 100 | +--------------------+--------------------------------+-------------+
Residui di legno e condizioni di utilizzo delle biomasse
Una ulteriore modifica riguarda l’inserimento sempre alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X, del paragrafo 3 bis, sulle condizioni di utilizzo dei residui di legno descritti nella lettera h3.
Il nuovo paragrafo prevede quanto segue:
«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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