Rifiuti di carta e cartone: un Regolamento sui criteri di recupero e riutilizzo

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Entrerà in vigore il prossimo 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato oggi sulla GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali (art.1).

Vediamo di seguito i criteri in base ai quali, secondo il nuovo Regolamento, un rifiuto può dirsi “recuperato” e quali obblighi vengono fissati per il Produttore ai fini dell’attestazione del recupero, sia in termini documentali che di aggiornamento del sistema di Gestione Qualità

Quando un rifiuto di carta e cartone può dirsi “recuperato”?

Secondo il Regolamento (art.3) i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 e solo a seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Nell’allegato 2 del DM 188/2020 sono indicati invece gli scopi specifici di utilizzo della carta e il cartone recuperati (art.4).

Obblighi del produttore di rifiuti di carta e cartone

In che modo attestare il rispetto dei criteri di recupero?
Il produttore deve (art.5):
  • redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3: si intende per “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” il documento rilasciato dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati (ai sensi dell’articolo 5);
  • inviarla all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
  • conservarla presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo qualora la richiedano;
  • conservare per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802 (la conservazione deve garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e la ripetizione delle analisi); il periodo di conservazione del campione può essere ridotto a sei mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS (previa compilazione di apposita documentazione descritta nelle sue parti all’art.6 del DM 188/2020 comma 3).

Come deve approntare un sistema di gestione qualità?

Nel decreto viene fatto riferimento anche al Sistema di Gestione Qualità interno dell’azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e contenere (art.6):
a) le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) il piano di campionamento.

Quali sono le comunicazioni deve presentare il produttore di carta e cartone?

Il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del DM n.188/2020 (a partire dal 24 febbraio 2021) dovrà (art.7).:

  • presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero (ai sensi dell’articolo 216 del Codice Ambiente);
  • indicare la tipologia di rifiuti (di cui all’allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998);
  • o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del Codice dell’Ambiente.

Rifiuti di carta e cartone e recupero: alcune definizioni

Nel DM n.188/2020 si sottolinea che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati che sono comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, e sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati nel Regolamento, nel rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti: in base ad una istruttoria ministeriale è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al nuovo regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull’ambiente.

Pertanto il Decreto 188/2020 definisce (art.2):

a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non puo’ essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

Redazione InSic

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