La Regione Lombardia ha ratificato il D.d.g. n. 10356 del 7 novembre 2014 -:”Modifica parziale dell’allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 – n. 2365 avente per oggetto “Modifica parziale all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane“”.
Con l’approvazione della modifica dell’Allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 n. 2365 la Regione ha voluto correggere e migliorare tutte le indicazioni inerenti alla quantità dei controlli annui da effettuare sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Secondo quanto stabilito dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, il numero minimo annuo (gennaio – dicembre) di controlli da realizzare in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si deciderà in base alla dimensione dell’agglomerato servito.
Esistono comunque delle eccezioni a questo criterio:
– non ci sono controlli analitici, ma soltanto una verifica gestionale (manutenzione programmata) per gli impianti con una potenzialità autorizzata inferiore o uguale a 49 A.E.;
– per gli impianti con una potenzialità autorizzata compresa tra 50 A.E. e 100 A.E., poiché le loro performance sono legate all’adeguata progettazione ed alla manutenzione, deve invece essere fatto dal Gestore un solo controllo.
– vanno invece effettuati i controlli in base alla potenzialità autorizzata dell’impianto per quelli di trattamento in loco di acque reflue urbane convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)2 e che hanno agglomerati che generano un carico maggiore o uguale a 2.000 A.E.
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