La seconda è una Decisione, sempre della Commissione, sempre in data 17 maggio, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque e anche le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione.
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La Direttiva della Commissione, del 17 maggio 2017 n. 2017/845
La Direttiva della Commissione, del 17 maggio 2017 n. 2017/845 sostituisce completamente l’allegato III della direttiva 2008/56/CE che stabiliva in precedenza questi elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti sull’ambiente marino.
Entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta europea (avvenuta il 18 maggio) ma gli Stati potranno adeguarvisi entro il 7 dicembre 2018, informandone la Commissione (la direttiva non si applica agli Stati membri privi di acque marine).
L’allegato III viene dunque rivisto, indicando gli elementi di valutazione (articolo 8, paragrafo 1) in relazione al buono stato ecologico (articolo 9, paragrafo 1), elementi di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 1), che sono complementari alla valutazione (per esempio, temperatura, salinità), ed elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi (articolo 10, paragrafo 1). La pertinenza di questi elementi, conferma la Commissione, varierà secondo la regione e lo Stato membro a causa delle diverse caratteristiche regionali. Ciò significa che gli elementi devono essere passati al vaglio solo se sono ritenuti «elementi e caratteristiche essenziali» o «pressioni e impatti principali» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/56/CE, e se si verificano nelle acque territoriali dello Stato membro.
La Decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017
Quanto alla Decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017, è lo strumento con cui la Commissione definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine (art. 3 della Decisione) conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE; nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione (art.4 della Decisione) che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all’articolo 11 della direttiva 2008/56/CE. Inoltre fissa il calendario (art.5 della Decisione) per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale ed il loro obbligo di comunicazione (art.6 della Decisione) .
La Decisione abroga la decisione 2010/477/UE ed entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicaizone in Gazzetta (avvenuta sempre il 18 maggio scorso).
Riferimenti normativi:
DIRETTIVA (UE)
che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell’elaborazione delle strategie per l’ambiente marino
Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE
(GU L 125 del 18.5.2017)
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