Tutela delle Acque marine: definiti i requisiti del buono stato ambientale

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In Gazzetta il Decreto 17 ottobre 2014 che riporta, all’allegato I i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, e all’allegato i traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale delle acque


Con il Decreto 17 ottobre 2014, in Gazzetta ufficiale (n.261 del 10-11-2014) sono stati fissati nell’allegato I, i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2010 che prevede che il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine.
Inoltre, all’allegato II del DM 10/10/204 vengono definiti i traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 190/2010 a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinché’ tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico.
Il 30 aprile 2013 il ministero ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea, la proposta finale relativa alla valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato ambientale ed alla definizione dei traguardi ambientali, in ossequio all’obbligo previsto dall’articolo 12 “Comunicazioni e valutazione della Commissione” della direttiva 2008/56/CE.
In seguito, lo stesso Ministero dell’Ambiente ha attivato uno specifico processo per la verifica del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali al fine di predisporre la versione definitiva degli stessi al fine di conseguire il buono stato ambientale, presupposto fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2010.

Riferimenti normativi
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2014
Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali.
(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014)

Redazione InSic

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