Come cambia la valutazione di impatto ambientale in europa?
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea (GUCE) del 25 aprile 2014 la Direttiva 2014/52/UE, che modifica la Direttiva di riferimento in materia di Valutazione di Impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE).La direttiva 2014/52/UE intende rafforzare la qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale, per allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.
Applicazione della direttiva
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017 (art. 2) e in base all’articolo 3 della nuova direttiva i progetti per i quali l’iter decisionale è stato avviato prima di questa data, sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla direttiva 2014/52/UE qualora, prima del 16 maggio 2017 la procedura relativa al parere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata o le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.
Modifiche in materia di VIA
La Direttiva 2014/52/UE per questo, aggiorna diversi articoli della 2014/52/UE in particolare le definizioni e il processo decisionale sui progetti pubblici e privati (artt 1-8), intendendo la “Valutazione di impatto ambientale” come un processo comprendente:
i)la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
ii)lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 6 e, ove pertinente, all’articolo 7;
iii) l’esame, da parte dell’autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
iv) la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente, che tiene conto dei risultati dell’esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
v) l’integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di cui all’articolo 8 bis;
Ulteriori modifiche riguardano il rapporto che il committente di un progetto deve fornire alle autorità competenti (modifica all’articolo 5 della direttiva 2011/92/UE) e sul parere (articolo 6) espresso dall’Autorità competente sul Rapporto e sulla portata e livello di dettaglio delle informazioni ambientali fornite dai committenti.
Ulteriori modifiche riguardano le consultazioni che gli Stati membri possono avviare per la valutazione dell’eventuale impatto transfrontaliero di un progetto e sulle misure previste per ridurre o eliminare tale impatto (artt 7 e 8).
Infine la direttiva stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per gli Stati membri: ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 dovranno informare la Commissione sul numero di progetti sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale, sulla durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale, sulle stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, inclusi gli effetti dell’applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese (vedi nel dettaglio il nuovo articolo 12 par 2 della direttiva 2011/92/UE).
Riferimenti normativi
Valutazione di impatto ambientale
DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014
che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(GUCE L 124 del 25 aprile 2014)
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