Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 in recepimento delle nuove regole UE sugli imballaggi che hanno reso l’etichettatura obbligatoria. Costoro hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
- Ricostruiamo la normativa di riferimento: dalle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente) a quelle specifiche del D.Lgs. n.116/2020, passando per le Linee guida ministeriali e gli strumenti informativi previsti dal Conai; un riferimento anche agli interpelli ambientali ai quali la DGA Ambiente presso il Ministero ha fornito risposta chiarendo i dubbi emersi sulla disciplina applicabile.
Nell'articolo
Etichettatura imballaggi 2023: nuove regole dal 1° gennaio
L’articolo 219, comma 5, del Testo unico Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Tale disciplina ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Etichettatura ambientale obbligatoria: D.Lgs. 116/2020
Il decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020, che fa parte del Pacchetto Economia circolare approvato nel 2020 con numerose modifiche in materia ambientale) modifica varie norme del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) recepisce anche la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e rende l’etichettatura ambientale obbligatoria.
Il decreto all’art.3 in particolare modifica il Titolo II – Gestione degli imballaggi e compie un restyling della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 152/06 (A.Quaranta in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.2/2021 – Pacchetto “economia circolare”) in relazione a
- ambito di applicazione (art.217)
- apparato definitorio (art. 218)
- criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (Art. 219)
- sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi (Art. 219-bis)
- obblighi dei produttori e degli utilizzatori e a quelli della P.A. (Art. 221)
- sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio (nuovo Art. 221-bis)
- disciplina del CONAI (Art.224)
Etichettatura ambientale: modifica al Codice dell’Ambiente
In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto 116/2020 ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, riportando l’obbligo di etichettatura ma lasciando alcuni dubbi sui contenuti in etichetta, rinviando alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità con le disposizioni dell’UE. I produttori devono anche identificare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE.
Il comma 5 riguarda l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Testo dell'art. 219 del Testo Unico Ambiente - agg. 11/2022 ART. 219 (criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) 1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati. d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate. 2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita' condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE. 4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della salute. 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. (139) (141) ((156)) 5.1. ((Entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.
Etichettatura imballaggi: linee guida
In questa parte riportiamo alcuni strumenti utili per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, prodotte dal Ministero dell’Ambiente e dalle Associazioni di Categoria (CONAI)
Le precedenti Linee guida
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 ha adottato le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” (in Italiano e Inglese) finalizzate al corretto adempimento degli obblighi posti dall’art. 219 comma 5.1 e dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b) per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Potranno essere integrate da successivi decreti e integrate con indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
- Le informazioni obbligatorie previste nelle Linee Guida possono essere adempiute con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
- Le Linee guida sostituiscono quelle adottate in precedenza, con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.
Da CONAI Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi
Per fugare questi dubbi è stata diffusa la “Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi” (Dicembre 2020) del CONAI, aggiornata di anno in anno frutto del lavoro condiviso con UNI, Confindustria e Federdistribuzione per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali.
CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l’etichettatura ambientale.
Etichettatura ambientale di Imballaggi pericolosi
In ordine a talune particolari tipologie di imballaggi – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – il comma 4 del richiamato art. 219 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sia adottata una disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle suddette disposizioni, Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.
Etichettatura ambientale di medicinali, dispositivi medici e diagnostici:
Per quanto riguarda i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro, che sono soggetti a stringenti normative, fanno capo alle competenze del Ministero della Salute. Pertanto, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all’adozione di uno specifico decreto (previsto al comma 4 dell’art. 219 del D.Lgs. n.152/2006) che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.
Sul punto il Ministero si è espresso con apposita risposta ad Interpello presentato da Confindustria nel Novembre 2022.
Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente
- InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.
La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)
- Vademecum dell’ambiente
Sassone Stefano
Libro
Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
- InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.
Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma
Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
Allegati
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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