etichettatura imballaggi

Etichettatura ambientale imballaggi 2023: linee Guida DM 360/2022

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Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 in recepimento delle nuove regole UE sugli imballaggi che hanno reso l’etichettatura obbligatoria. Costoro hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

  • Ricostruiamo la normativa di riferimento: dalle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente) a quelle specifiche del D.Lgs. n.116/2020, passando per le Linee guida ministeriali e gli strumenti informativi previsti dal Conai; un riferimento anche agli interpelli ambientali ai quali la DGA Ambiente presso il Ministero ha fornito risposta chiarendo i dubbi emersi sulla disciplina applicabile.

Etichettatura imballaggi 2023: nuove regole dal 1° gennaio

L’articolo 219, comma 5, del Testo unico Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

Tale disciplina ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Etichettatura ambientale obbligatoria: D.Lgs. 116/2020

Il decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020, che fa parte del Pacchetto Economia circolare approvato nel 2020 con numerose modifiche in materia ambientale) modifica varie norme del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) recepisce anche la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e rende l’etichettatura ambientale obbligatoria.

Il decreto all’art.3 in particolare modifica il Titolo II – Gestione degli imballaggi e compie un restyling della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 152/06 (A.Quaranta in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.2/2021 – Pacchetto “economia circolare”) in relazione a

  • ambito di applicazione (art.217)
  • apparato definitorio (art. 218)
  • criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (Art. 219)
  • sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi (Art. 219-bis)
  • obblighi dei produttori e degli utilizzatori e a quelli della P.A. (Art. 221)
  • sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio (nuovo Art. 221-bis)
  • disciplina del CONAI (Art.224)

Etichettatura ambientale: modifica al Codice dell’Ambiente

In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto 116/2020 ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, riportando l’obbligo di etichettatura ma lasciando alcuni dubbi sui contenuti in etichetta, rinviando alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità con le disposizioni dell’UE. I produttori devono anche identificare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE.

Il comma 5 riguarda l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Testo dell'art. 219 del Testo Unico Ambiente - agg. 11/2022

ART. 219 
(criteri  informatori  dell'attività  di  gestione  dei  rifiuti  di
                            imballaggio) 
 
   1. L'attivita' di gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali: 
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita' e della pericolosita' nella fabbricazione degli  imballaggi
e dei rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto  attraverso  iniziative,
anche di natura economica in  conformita'  ai  principi  del  diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre a monte la produzione  e  l'utilizzazione  degli  imballaggi,
nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili  ed  il
loro concreto riutilizzo; 
    b) incentivazione del  riciclaggio  e  del  recupero  di  materia
prima,  sviluppo  della  raccolta   differenziata   di   rifiuti   di
imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per  incoraggiare
l'utilizzazione dei materiali  ottenuti  da  imballaggi  riciclati  e
recuperati; 
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; 
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa  consultazione  degli
operatori economici interessati. 
    d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre  misure  volte  ad
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti,  come  quelle
elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate. 
   2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia  circolare
conformemente  al  principio  "chi  inquina  paga",   gli   operatori
economici  cooperano  secondo   il   principio   di   responsabilita'
condivisa, promuovendo misure atte a  garantire  la  prevenzione,  il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
   3. L'attivita' di gestione integrata dei  rifiuti  di  imballaggio
rispetta i seguenti principi: 
    a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore  economico,
garantendo che i  costi  di  cui  all'articolo  221,  comma  10,  del
presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli  utilizzatori
in proporzione alle  quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato
nazionale, a tal fine promuovendo per  tali  soggetti  e  i  relativi
sistemi di responsabilita' estesa del produttore,  nel  rispetto  del
principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e
selezione, in condizioni di parita' tra loro, e che i  Comuni  ovvero
gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed
operanti, organizzino la raccolta differenziata; 
    b)  promozione  di  strumenti  di  cooperazione  tra  i  soggetti
pubblici e privati; 
    c)  informazione  agli  utenti  finali  degli  imballaggi  ed  in
particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 
     1)  i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili; 
     2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei  consumatori
nel processo di riutilizzazione, di recupero e di  riciclaggio  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 
     3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi  quali  si
presentano sul mercato; 
    d) gli elementi significativi dei programmi di gestione  per  gli
imballaggi ed i rifiuti di  imballaggio,  di  cui  all'articolo  225,
comma 1, e gli elementi  significativi  delle  specifiche  previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
    e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le  misure
necessarie   al   raggiungimento    dell'obiettivo    di    riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica; 
    f)  la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di   borse   di   plastica
biodegradabili e compostabili; 
    g) l'impatto delle borse  oxo-degradabili,  come  definito  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della
direttiva 94/62/CE. 
   3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono  rese
secondo le disposizioni del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico all'informazione ambientale. 
   3-bis. Al fine di fornire  idonee  modalita'  di  informazione  ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse  di  cui  agli  articoli
226-bis e 226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
apporre su tali  borse  i  propri  elementi  identificativi,  nonche'
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino  in  una
delle  tipologie  commercializzabili.  Alle  borse  biodegradabili  e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei  marchi
adottato  dalla  Commissione,  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
direttiva 94/62/CE. 
   4. In conformita' alle determinazioni  assunte  dalla  Commissione
dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione  delle   disposizioni   del   presente   titolo,   con
particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche  domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici, ai piccoli imballaggi  ed  agli  imballaggi  di  lusso.
Qualora siano coinvolti aspetti  sanitari,  il  predetto  decreto  e'
adottato di concerto con il Ministro della salute. 
   5. Tutti gli imballaggi devono essere  opportunamente  etichettati
secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e
in  conformita'  alle  determinazioni  adottate   dalla   Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta,  il  riutilizzo,  il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,  nonche'  per  dare  una
corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali  degli
imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di  indicare,  ai
fini della identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio,  la
natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della
decisione 97/129/CE della Commissione. (139) (141) ((156)) 
   5.1. ((Entro novanta giorni)) dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Ministro della transizione  ecologica
adotta, con decreto di  natura  non  regolamentare,  le  linee  guida
tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. 
   5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  puo'
stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui  all'Allegato
E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei  tre
anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili  immessi
per la prima volta sul  mercato  e  riutilizzati  nell'ambito  di  un
sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri  ivi
definiti. 

Etichettatura imballaggi: linee guida

In questa parte riportiamo alcuni strumenti utili per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, prodotte dal Ministero dell’Ambiente e dalle Associazioni di Categoria (CONAI)

Le precedenti Linee guida

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 ha adottato le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” (in Italiano e Inglese) finalizzate al corretto adempimento degli obblighi posti dall’art. 219 comma 5.1 e dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b) per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Potranno essere integrate da successivi decreti e integrate con indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

  • Le informazioni obbligatorie previste nelle Linee Guida possono essere adempiute con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
  • Le Linee guida sostituiscono quelle adottate in precedenza, con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

Da CONAI Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

Per fugare questi dubbi è stata diffusa la “Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi” (Dicembre 2020) del CONAI, aggiornata di anno in anno frutto del lavoro condiviso con UNI, Confindustria e Federdistribuzione per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali.

CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l’etichettatura ambientale.

Etichettatura ambientale di Imballaggi pericolosi

In ordine a talune particolari tipologie di imballaggi – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – il comma 4 del richiamato art. 219 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sia adottata una disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle suddette disposizioni, Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

Etichettatura ambientale di medicinali, dispositivi medici e diagnostici:

Per quanto riguarda i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro, che sono soggetti a stringenti normative, fanno capo alle competenze del Ministero della Salute. Pertanto, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all’adozione di uno specifico decreto (previsto al comma 4 dell’art. 219 del D.Lgs. n.152/2006) che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.

Sul punto il Ministero si è espresso con apposita risposta ad Interpello presentato da Confindustria nel Novembre 2022.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it