Rifiuti RAEE

Decreto Salva-Infrazioni e semplificazioni RAEE: nota di chiarimenti dal CdC RAEE

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Il Centro di Coordinamento nazionale RAEE ha redatto una nota interpretativa con informazioni chiare a supporto degli operatori della distribuzione che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i retailer con un punto vendita fisico ed i soggetti che effettuano vendite online.

La nota riguarda le novità introdotte dal Decreto Salva-Infrazioni convertito in legge (di cui abbiamo riportato le novità anche in materia di RAEE), in particolare quelle legate alla semplificazione burocratica, relative alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici.

  • Vediamo i chiarimenti che riguardano le semplificazioni introdotte e che riguardano anche da vicino gli obblighi nei confronti del Centro.

Semplificazioni RAEE: a chi si applicano le disposizioni del SALVA-INFRAZIONI?

Il Centro di Coordinamento nazionale spiega innanzitutto che queste disposizioni di legge si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE che nello svolgimento della propria attività effettuano il ritiro di RAEE.

Iscrizione all’Albo Gestori: via l’obbligo?

Quanto al venir meno dell’Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori: il Salva Infrazioni lo abolisce per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE, ma tale obbligo viene sostituito nei fatti dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Se quest’obbligo non viene rispettato, il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori.

Obbligo di comunicazione dati al CDC RAEE

Sempre a proposito degli obblighi di comunicazione che riguardano da vicino il CDC RAEE, si precisa che l’obbligo di comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. “Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane”.

Documentazione di trasporto RAEE

Nella Nota, il CdC RAEE spiega che le semplificazioni del Salva-Infrazioni si estendono anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 viene abolita e sostituita da un unico documento di trasporto, autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Depositi preliminari di raccolta dei RAEE

Il CDC conferma che sono confermate le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari di raccolta dei RAEE già definite in precedenza e le modalità di consegna dei rifiuti tecnologici da questi depositi della distribuzione ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento autorizzato che in base alle nuove indicazioni sono ora definite per singolo raggruppamento.

Gratuità del ritiro: obbligo di comunicazione

Nella nota il Centro ribadisce il già conosciuto obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”.

Decreto Salva Infrazioni: il giudizio del CDC RAEE

“La conversione in legge del decreto Salva infrazioni introduce importanti e significative semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori della distribuzione, in particolare per l’effettuazione dei servizi di ritiro ‘1 contro 1’ e ‘1 contro 0’ dei rifiuti elettronici, e di riflesso una riduzione dei costi in termini economici e di tempo” commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. “La nuova norma rappresenta pertanto un’ottima opportunità per facilitare la raccolta dei RAEE e avvicinare con maggiore celerità l’Italia agli obiettivi previsti dall’Unione Europea. Va precisato che il legislatore ha l’esplicito intento di mantenere e di incrementare i requisiti di tracciabilità dei flussi dei RAEE gestiti dalla distribuzione, pertanto qualora i retailer non osservassero le nuove indicazioni in modo corretto e puntuale incorrerebbero in violazioni gravi che comportano sanzioni. La nota interpretativa del Centro di Coordinamento è stata redatta proprio allo scopo di fornire a tutta la filiera informazioni chiare ed esaustive che consentano di svolgere queste procedure in modo corretto, a vantaggio dei retailer e dell’intero sistema”.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it