La Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) costituisce il principale riferimento normativo europeo per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, limitare l’impatto complessivo derivante dall’uso delle risorse e promuoverne un utilizzo più efficiente.
Nell'articolo
Qual è la direttiva quadro europea in materia di rifiuti?
La Direttiva quadro 2008/98/CE stabilisce i principi della gestione dei rifiuti nell’Ue, e rappresenta la matrice delle significative e più recenti modifiche apportate al tracciato del Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06.
Recepimento della direttiva 2008/98
La direttiva 2008/98/CE è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale, con il D.Lgs. 205/2010. La norma non riguarda alcuni tipi di rifiuti, tra cui: elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali.
Gli obiettivi della Direttiva Rifiuti
La direttiva quadro 2008/98 stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo l’impatto negativo connesso alla produzione e alla gestione dei rifiuti.
Con questo provvedimento il Legislatore comunitario ha voluto dar vita alla cosiddetta “società del riciclo”, caratterizzata da una gestione in cui la riduzione dei rifiuti deve avvenire sin dalla fonte.
Principali novità introdotte dalla direttiva quadro 2008/98
L’elemento di maggiore novità apportato alla disciplina con l’entrata in vigore della 2008/98/CE rimane quello di uscire dall’ottica di una mera gestione dei rifiuti: infatti con essa il Legislatore comunitario regolamenta l’intero ciclo di vita dei beni, dal cui utilizzo essi vengono originati (e quindi non solo della fase in cui si sono trasformati in residui), affermando che la sostenibilità consiste nella salvaguardia del capitale naturale, attraverso l’uso ottimale delle risorse.
La responsabilità estesa del Produttore
Di particolare rilievo è il concetto della Responsabilità estesa del Produttore: tale principio prevede l’estensione della responsabilità in capo al produttore sui rifiuti originati da ogni fase del ciclo di vita del prodotto da questo realizzato, “dalla culla, alla tomba”, cioè dalla progettazione fino alla chiusura del ciclo di vita del prodotto.
Così facendo, il Legislatore induce, nei fatti, l’internalizzazione dei costi di gestione originati dai rifiuti, nella curva dei costi sostenuti dal produttore, spingendolo indirettamente a migliorare la qualità dei processi produttivi per ottenere uguali o maggiori margini di profitto.
La definizione di sottoprodotto
La direttiva indica, all’art. 5, la definizione di sottoprodotto, ovvero: una sostanza o un oggetto che derivi da un processo di produzione il cui scopo primario non era la produzione di tale sostanza o oggetto. La direttiva stabilisce, inoltre, le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non viene considerato un rifiuto.
Responsabilità della gestione dei rifiuti
All’articolo 15 della direttiva, il legislatore europeo stabilisce che gli Stati membri devono adottare “le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13”.
Principi di autosufficienza e prossimità
Con l’art. 16, la direttiva prevede che gli Stati membri adottino – se opportuno, di concerto con altri Stati membri – “le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili”.
Le novità apportate dalla Direttiva 851/2018
Come sopra evidenziato, la Comunità europea ha inteso innalzare l’asticella con l’emanazione del cosiddetto “Circular Economy Package”, per cui, nell’ambito del piano per l’economia circolare, ha pubblicato le quattro Direttive che lo compongono, tra le quali, la direttiva 2018/851/CE va ad intervenire sul quadro normativo generale inerente alla gestione dei rifiuti, modificando ed integrando il testo di quella vigente, la n. 98/2008 di cui sopra.
Vediamo alcune delle più significative novità introdotte da tale atto.
Recepimento della direttiva 851/2018
La direttiva 2018/851 è stata recepita nel nostro Paese, attraverso il D.Lgs. 116/2020, facente parte del Pacchetto Economia Circolare introdotto nel 2020 per allineare la normativa italiana agli aggiornamenti europei sulla gestione dei rifiuti.
Le nuove definizioni
Innanzitutto, riprendendo il quadro definitorio fornito dalla Direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, si segnala una nuova definizione di “rifiuto urbano” (2-ter), per cui viene escluso da tale novero il flusso che proviene dallo svolgimento delle attività produttive (“I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione…”) di modo che, in fase di recepimento, questa precisazione possa rappresentare un elemento di certezza nella definizione, a livello nazionale, di criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle imprese ai rifiuti urbani.
Rientrano ora tra gli urbani anche quelli “indifferenziati”, e quelli che provengono dalla raccolta differenziata da “altre fonti” e che sono “simili per natura e composizione” ai rifiuti domestici.
Il Legislatore comunitario puntualizza che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Un ulteriore elemento di certezza è rappresentato dall’introduzione della definizione di “rifiuto non pericoloso” (2-bis), dove oggi non è più presente il riferimento alla verifica dell’assenza di caratteristiche di pericolo, che avrebbe potuto essere interpretato dagli Stati Membri, in fase di recepimento, con l’obbligo di fare analisi su rifiuti non pericolosi, anche in assenza di “codici a specchio” pericolosi.
Altre definizioni introdotte particolarmente importanti rimangono quelle di:
- “rifiuti da costruzione e demolizione” (2-quater),
- “recupero di materia” (15-bis),
- “riempimento” (17bis),
- “regime di responsabilità estesa del produttore”.
Con il nuovo testo, la “cernita” rientra ora nelle attività che individuano la gestione integrata di rifiuti. Essa consiste nella separazione del rifiuto: con le modifiche alla Direttiva n. 98/2008, ora essa afferisce, e viene anche essa disciplinata, dalla normativa sui rifiuti.
La gerarchia del rifiuto
Con il nuovo testo viene confermata la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti, ovvero:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.
Allo stesso tempo, all’interno dell’Allegato IV-bis, la direttiva n. 851/18 riporta una serie di esempi di incentivi economici per favorire la applicazione della gerarchia dei rifiuti.
Tra questi, in particolare, si citano gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento, i meccanismi di tariffazione puntuale e gli strumenti di Green Public Procurement.
Responsabilità estesa del produttore
La Direttiva Ue 851/2018 interviene in maniera sostanziale sul principio della responsabilità estesa del produttore, già peraltro contenuto nell’art. 8 della Direttiva “Quadro” 2008/98, attraverso l’introduzione di un’apposita definizione: “una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.
Prevenzione dei rifiuti
Con la riforma vengono introdotte una serie di misure in capo agli Stati Membri per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
Metodologia di calcolo per il conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti
Il nuovo testo comunitario introduce nuovi articoli per definire regole di calcolo degli obiettivi in materia di gestione di rifiuti e degli specifici obiettivi per la gestione dei rifiuti di imballaggio.
L’approccio seguito è comune, e, di fatto, chiarisce che il peso dei rifiuti da prendere in considerazione è quello delle sostanze/oggetti qualificati come tali, che: “dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze”.
Per ottenere il valore percentuale, il quantitativo di rifiuti va diviso, nel caso dei rifiuti urbani, sui rifiuti prodotti, e, nel caso degli imballaggi, per il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti, il quale può essere considerato “equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno” su base nazionale.
Le due disposizioni comunitarie prevedono, anche in questo caso, un sistema di deroghe che consente agli operatori di considerare il peso “dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati”.
Revisione della Direttiva quadro rifiuti: il Consiglio europeo è pronto ad avviare il confronto
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la sua posizione su una revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti, orientata in particolare ai rifiuti alimentari e tessili.
I rifiuti alimentari
La proposta di direttiva fissa determinati obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 2030. L’orientamento generale del Consiglio, concorda con gli obiettivi proposti dalla Commissione e prevede la possibilità di fissare obiettivi per gli alimenti commestibili entro il 31 dicembre 2027.
I rifiuti tessili
Nello specifico del settore tessile, l’orientamento generale vuole prevenire i rifiuti prodotti dalla moda rapida (fast fashion), facilitare il riutilizzo verso un concetto di moda circolare.
L’attuale direttiva rifiuti, in vigore dal 2008, impone agli Stati membri di garantire la raccolta differenziata dei prodotti tessili destinati al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, entro il 1° gennaio 2025. Inoltre, secondo l’approccio generale, entro la fine del 2028 la Commissione valuterà l’introduzione di obiettivi specifici per la prevenzione, la raccolta, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nel settore dei rifiuti tessili.
Tutto quello che devi sapere sulla direttiva quadro 2008/98/CE
Qual è la definizione di rifiuto secondo la direttiva quadro 2008/98?
La direttiva definisce, all’art. 3, il “rifiuto” come: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
Cosa si intende con il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto?
La Direttiva quadro 2008/98 specifica, all’art. 6, che alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
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