Formulario identificazione rifiuti

Formulario Identificazione Rifiuti (FIR): novità su obblighi e responsabilità

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Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare in ogni momento il trasporto dei rifiuti e viene compilato in occasione della movimentazione del rifiuto stesso.

Il FIR è il pilastro fondamentale per la tracciabilità dei rifiuti.

Deve essere emesso un formulario per ciascuna tipologia di rifiuto, individuato dallo specifico codice CER/EER e dalla relativa descrizione.

Chi deve compilare il FIR?

Il produttore del rifiuto o il detentore del rifiuto sono tenuti ad emettere il FIR conformemente al modello riportato nell’Allegato II del D.M. n. 59/2023.

Il formulario è integrato e sottoscritto da tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, per quanto di propria competenza.

Il documento può essere emesso a cura del trasportatore in seguito a specifica richiesta del produttore o del detentore (cfr. art. 5, c. 3 del D.M. n. 59/2023). Il produttore e il detentore rimangono tuttavia responsabili di quanto dichiarato nel documento.

Cosa deve essere riportato su un formulario di identificazione del rifiuto?

Dal formulario di identificazione del rifiuto devono risultare i seguenti dati:

  • Nome e indirizzo del produttore del rifiuto e del detentore;
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto movimentato;
  • Impianto di destinazione;
  • Data del trasporto e percorso;
  • Nome e indirizzo del destinatario.

In ogni caso il formulario va compilato in ogni sua parte.

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo o digitale

Secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto 59/2023, i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all’articolo 8 del D.M. 59/2023.

La vidimazione del FIR

Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, c. 2 del Decreto n. 59/2023, se in formato cartaceo.

In alternativa il FIR è vidimato con le modalità di cui all’articolo 7, c. 2 del medesimo decreto, se in formato digitale.

Le sanzioni

Vista l’importanza di questo documento, in caso di non corretta o incompleta esposizione dei dati sul formulario di identificazione dei rifiuti, il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) all’articolo 258 prevede una serie di sanzioni.

In particolare il comma 4 dell’art. 258 punisce il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, salvo che lo stesso non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. In caso di trasporto di rifiuti speciali pericolosi si applica invece la pena ex art. 483 Codice Penale.

Al comma 5 del medesimo articolo si prevede che se le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati in altre comunicazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge.

Il comma 9 sottolinea inoltre che, chiunque con un’azione od omissione viola più disposizioni previste dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

Le ultime novità sulle responsabilità nella gestione dei rifiuti

La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024 ha ribadito che in merito al tema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti “tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione, sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, che attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento”.

Il formulario di identificazione del rifiuto in pratica

  1. Quale norma prevede l’obbligo del FIR nel trasporto rifiuti?

    Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 193 prevede che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione (FIR).

  2. Esiste un modello di formulario di identificazione del rifiuto?

    Il modello di formulario FIR in formato pdf è riportato nell’allegato II del D.M. n. 59/2023. Tale decreto ha infatti approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto come previsto dall’articolo 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

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Redazione InSic

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