In alcun modo il consiglio del professionista può essere considerato elemento idoneo a indurre in un errore scusabile il titolare di un’impresa sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, che costituisce oggetto della propria attività.
- Attività di gestione illecita dei rifiuti
- Ignoranza incolpevole e dovere di informazione
- Per saperne di più sulla normativa ambientale
Attività di gestione illecita dei rifiuti
Con la sentenza n. 35124 del 19/09/2024, la Corte di Cassazione, Sez. III pen., si è pronunciata in merito al ricorso di due imprenditori imputati di aver effettuato la raccolta e il trasporto di numerosi rifiuti - prodotti da terzi - senza essere iscritti all’albo delle imprese di gestione ambientale e/o di rifiuti.
Cosa dice l’art. 256 del D.lgs. 152/06
Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1.Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Ignoranza incolpevole e dovere di informazione
Gli imputati hanno ritenuto di poter ricorrere in Cassazione, poiché sostenevano che l’errore sul fatto fosse stato indotto dai consigli del commercialista.
La Corte ha pertanto ritenuto opportuno stabilire quali fossero i limiti della inevitabilità dell’ignoranza incolpevole, affermando che: «per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività…».