rifiuti inerti costruzione demolizione

Inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale: in Gazzetta il Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto – DM 127/2022

1459 0

Con DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA adotta l’atteso Regolamento “End of Waste” sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale previsto (entro il 4 maggio 2024) dal Decreto Milleproroghe 2023 e anticipato da un interpello che ne annunciava l’imminente approvazione.

Il Decreto entra in vigore il 26 settembre 2024 ed abroga contestualmente il precedente decreto End of Waste rifiuti n.152/2022 (qui la nostra analisi).

  • Cosa prevede il nuovo Regolamento, quali sono i criteri in base ai quali un inerte da costruzione o di origine minerale smette di essere “rifiuto” ai sensi della normativa ambientale. E quali sono gli obblighi del produttore di aggregato recuperato?

DECRETO 28 giugno 2024, n. 127: articoli e contenuto del regolamento End of Wase inerti da costruzione

Il Regolamento si compone di 9 articoli e3 allegati: come anticipato, stabilisce all’articolo 3, i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, (che vengono definiti all’art.2 comma 1, lettere a) e b) cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero.
All’articolo 3 si rimanda poi all’Allegato 1 l’indicazione dei criteri che sono coerenti con quanto previsto dal Testo unico Ambiente (art.184-ter art.1 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.152/2006). L’Allegato 2 riporta le modalità di utilizzo dell’aggregato recuperato (previsto in art.4), mentre l’Allegato 3 riporta il modello di Dichiarazione di conformità (richiesta all’art.5).

Responsabilità del produttore

All’art.5 gli obblighi (e la responsabilità) del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato ed il richiamo, in art.6 al Sistema di Gestione da improntare idoneo per dimostrare il rispetto dei criteri.
Il Regolamento prevede anche una forma di monitoraggio (art.7) da parte del Ministero sui dati relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) in vista di una eventuale futura revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Norme transitorie e abrogazioni

All’art.8 (che riporta alcune norme “transitorie”) si concede al produttore dell’aggregato recuperato un periodo di 180 giorni a partire dal 26 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Regolamento) per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività e dell’autorizzazione all’attività. In attesa i produttori possono operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento e gli aggregati possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata in precedenza.
L’articolo 9, infine abroga il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, il precedente regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione.

Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione?

Vediamo cosa dice l’art.2 comma 1 lettera a e b per qualificare quei rifiuti che, se rispettano i criteri di cui all’art.3, cessano allora di essere considerati “rifiuti”.

  1. Cosa si intende per rifiuti inerti?

    Sono «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

  2. Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione (art.2 comma 1 lett a)

    Sono «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento.
    I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

  3. Quali sono i rifiuti inerti di origine minerale (art.2 comma 1 lett b)

    Sono «rifiuti inerti di origine minerale» i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;

I criteri end of waste per gli inerti da costruzione o di origine minerale

Questi rifiuti cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2, specifica l’articolo 4 del Decreto.

La responsabilità del produttore di rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato

Il Regolamento di cui al DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 regola anche all’art.5, la Responsabilità del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato:

Costui

  • è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
  • Attesta mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, il rispetto dei criteri in base ai quali i rifiuti inerti sopra descritti cessano di essere qualificati come rifiuti;
  • Redige le dichiarazioni utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  • Invia la dichiarazione di conformità (può inviarle anche cumulativamente) all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto;
  • Conserva presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
  • Deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio (art.6).
  • entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, presenta all’autorità competente
    • un aggiornamento della comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti da presentare alla provincia territorialmente competente (prevista all’art.216 del Codice Ambiente)
    • o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione

Come può dimostrare la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione/demolizione/di origine minerale?

In che modo il produttore può dimostrare la sussistenza dei criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti (di cui all’articolo 3)?

Il produttore di aggregato recuperato dovrà prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. I campioni vanno poi conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione in modo tale da non alternarne le caratteristiche chimico-fisiche. Nella Tabella 5 dell’Allegato 1 del Regolamento sono elencate le norme tecniche da verificare ai fini della conformità.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it