Con DECRETO 16 aprile 2024 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA ha istituito il Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso previsti dal Regolamento Pneumatici Fuori uso (DM 182/2019 – Regolamento PFU).
Il Registro era espressamente previsto dall’art.7 del Regolamento PFU.
- Cosa cambia col Registro? A cosa serve e chi riguarda?
Nell'articolo
A cosa serve il Registro pneumatici fuori uso
Il Registro serve ad adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso (art.2) e viene integrato da un Allegato I che indica le modalità operative per il funzionamento del Registro informatico.
Per usufruirne sarà necessaria la registrazione al portale da parte di produttori e importatori di pneumatici. Deve avvenire per via telematica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni pubblicata sul portale del registro pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il registro pneumatici assicura l’interconnessione con il registro delle imprese, con l’albo nazionale gestori ambientali.
Quando e come iscriversi al Registro Pneumatici?
I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso devono comunicare al registro pneumatici le informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
- L’iscrizione di produttori e importatori definiti neo-operanti sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici contestualmente all’inizio della loro attività.
- L’iscrizione al registro pneumatici per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche neo-operanti, va effettuata dal rappresentante autorizzato.
- Le forme associate di gestione dovranno trasmettere tempestivamente per via telematica al registro pneumatici l’elenco dei consorziati.
Iscrizione al Registro pneumatici, cosa comunicare?
Gli iscritti dovranno comunicare le informazioni relative ai dati anagrafici e la modalità di gestione degli pneumatici fuori uso (previsti all’art. 3, comma 7, e all’allegato II, del decreto del Ministro n. 182 del 2019). I soggetti obbligati, sempre per via telematica dovranno comunicare ogni variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, la cessazione dell’attività determinante l’obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
DECRETO 19 novembre 2019, n. 182
Art. 3 Obblighi dei produttori e degli importatori7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati e limitati settori di attività. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L’attività degli incaricati è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei produttori e degli importatori, che comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico, le generalità degli stessi secondo il modulo di cui all’Allegato II, mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7. L’incarico non può avere durata inferiore al periodo residuo di gestione degli PFU per l’anno di riferimento. La revoca dell’incarico è comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all’eventuale nomina di un nuovo incaricato.
Il numero di iscrizione al registro pneumatici
La camera di commercio competente deve rilasciare a ciascun produttore e importatore un numero di iscrizione al registro pneumatici che va poi riportato da ciascun produttore e importatore nei documenti commerciali.
I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza dovranno rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al registro pneumatici.
Tariffe di servizio
Il Decreto 16 aprile 2024 prevede il pagamento di una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso alle camere di commercio competenti secondo le linee guida definite da Unioncamere: le stesse camere di commercio indicano modalità di calcolo e di versamento della tariffa.
I produttori e gli importatori, anche neo-operanti, versano la tariffa al momento dell’iscrizione al registro pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
Nel caso di produttori e importatori che adempiono agli obblighi di gestione in forma associata, essi versano la tariffa alla forma associata di gestione per conto del produttore e importatore associato, successivamente alla prima iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il contributo ambientale che assicura la copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la suddetta tariffa.
Pneumatici fuori uso: news e aggiornamenti
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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