Corretta caratterizzazione del rifiuto responsabilità

La caratterizzazione del rifiuto è di competenza esclusiva del produttore?

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La caratterizzazione designa quell’insieme di operazioni volte a determinare le caratteristiche dei rifiuti, ai fini del loro corretto smaltimento finale, in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute umana.

Una recente sentenza del TAR Lombardia torna sul tema e chiarisce a chi spetta l’attività di caratterizzazione del rifiuto.

  1. Classificazione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006
    • Le Linee Guida SNPA n. 105/2021
  2. Chi deve effettuare la caratterizzazione del rifiuto?
  3. Considerazioni e obbligo di verifica
  4. Normativa di riferimento
  5. Per saperne di più sulla normativa ambientale

Classificazione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 i rifiuti sono classificabili:

  • secondo l’origine, in rifiuti urbani o rifiuti speciali e,
  • secondo la loro pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Specificamente, l’art. 184, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 dispone che “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti”.

Le Linee Guida SNPA n. 105/2021

Quanto alla disciplina di dettaglio, la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, richiamato espressamente in premessa l’art. 184, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, descrive nel dettaglio le procedure di valutazione delle caratteristiche del rifiuto, ribadendo che si tratta di un’attività gravante sul produttore.

Ne sono conferma:

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Salvatore Casarrubia

Avvocato, Studio legale Casarrubia, www.cs-legal.it