Rifiuti sanitari

Rifiuti sanitari sterilizzati: interpello MASE su qualificazione e Codice CER

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Dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica un interpello presentato dalla Regione Toscana ha toccato la qualificazione di rifiuti sanitari sterilizzati alla luce delle indicazioni transitorie del Decreto Liquidità 2020, DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) e del  D.P.R. 254/2003, il Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari

Rifiuti sanitari sterilizzati: sono rifiuti urbani?

La Regione Toscana nell’Interpello chiede chiarimenti sull’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003.

Questa previsione intende modificare il DPR? Qual è la sua valenza? È inoltre corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del DL 23/20, il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.

Rifiuti sanitari: la normativa prima e dopo l’emergenza epidemiologica

Il Mase ricostruisce il quadro normativo e ricorda che:

  • Il D.P.R. n. 254 del 2003
    • all’articolo 2, comma 1, lett. g), n. 8) assimila ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati ad uno specifico procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
    • all’articolo 11 comma 1 lettera c) dispone i casi in cui possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (qualora nella regione di produzione dei rifiuti sanitari sterilizzati non siano presenti, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione).
  • Il decreto-legge n. 23 del 2020 all’articolo 30-bis ha previsto che, per affrontare l’emergenza epidemiologica, “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”.
  • Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (articolo 63 comma 1), ha soppresso il limite temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, prevedendo, in via definitiva (e non più transitoria) i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.

Rifiuti sanitari sterilizzati: sono rifiuti? qual è il Codice CER?

Secondo il MASE per questa tipologia di rifiuti viene, dunque, stabilita ex lege la classificazione e l’attribuzione del codice EER, posto che l’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, si inserisce – semplificando – in una disciplina già delineata dal richiamato D.P.R. n. 254 del 2003.

Pertanto, riassumendo le conclusioni del MASE:

  1. I rifiuti sanitari a rischio infettivo sono rifiuti urbani

    Sì, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.

  2. Dove conferire i rifiuti sanitari sterilizzati?

    Una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003

  3. Come conferire in discarica i rifiuti sanitari sterilizzati?

    In base al DPR devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”

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