RAEEE apparecchiature elettriche elettroniche

Ritiro e recupero RAEE: le novità del Decreto Salva-INFRAZIONI 2024

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Recupero e valorizzazione dei RAEE al centro delle disposizioni contenute nell’articolo 14-bis del Decreto Salva-INFRAZIONI (DL n.131/2024) convertito in Legge 14 novembre 2024, n. 166. Il Decreto intende recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei RAEE e risolvere le Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097 sorte con l’Europa.

Per farlo apporta modifica al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (il decreto che dà attuazione in Italia alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ai fini della semplificazione della raccolta e deposito dei RAEE.
Il Decreto Salva Infrazioni indica anche come impegnare in modo efficiente l’eco-contributo, così da migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata dei RAEE e assicurarne il corretto riciclo.

  • Vediamo tutte le modifiche al D.Lgs. n. 49/2014 e tutte le novità per ritiro e recupero dei RAEEE

Ritiro e recupero RAEE:
Decreto Salva Infrazioni 2024 – tutte le modifiche al Decreto 49/2014

Il Decreto Infrazioni 2024 apporta tre modifiche al Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

  • Articolo 10 – aggiunto il comma 10.2– Sistemi collettivi e obblighi di comunicazione sull’importanza della raccolta separata dei RAEE:
  • Articolo 38 – inserito il comma 6-bis con i riferimenti alla sanzione amministrativa pecuniarie per il mancato adempimento dell’obbligo di sui al nuovo comma 10.2.
  • Articolo 11riscrittura completa con semplificazioni nell’attività di raccolta dei RAEE secondo le modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 da parte della distribuzione, con riferimento alla documentazione necessaria per il ritiro dei rifiuti elettronici e al venir meno dell’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sistemi collettivi: i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione

L’Art. 14 bis “Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” del DL INFRAZIONI (DL n.131/2024 convertito), modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 inserendo un nuovo comma (10.2) che prevede che i sistemi collettivi devono provvedere a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.

Per farlo devono impiegare il 3% del totale dei ricavi dell’esercizio precedente e riportando i risultati in una relazione dettagliata che descriva i programmi di comunicazione realizzati nell’esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti.

La sanzione per il sistema collettivo che non adempie agli obblighi di comunicazione

L’Art. 14 bis del DL Infrazioni 2024 aggiunge infine il comma 6-bis all’articolo 38 del D.Lgs. n.49/14 per individuare la sanzioni alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al nuovo comma 10.2: si può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente

«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, comma 10.2, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell’esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio».

RAEE e Ritiro Uno contro uno e uno contro zero – modifiche al D.lgs. n.49/2014

L’Art. 14 bis del DL Infrazioni 2024 riscrive completamente l’art.11 del D.Lgs. n.49/14. “Ritiro di AEE secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”.

In base alla modifica

  • I distributori di AEE e di AEE professionali (su base volontaria) assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno
  • I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
  • I distributori e anche coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro e dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce
  • Si dettaglia meglio la definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in cui viene compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati.
  • subentra il riferimento all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico da parte dei distributori o dei soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro.
  • viene eliminato il riferimento all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori ambientali per le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto incaricato;
  • si abrogano alcuni decreti emanati nel tempo sulle modalità di gestione semplificata dei RAEE.

Decreto 49/2014 – attuazione normative UE sui RAEE – il nuovo articolo 11

Nella Tabella che segue riportiamo il nuovo ed il vecchio testo del D.Lgs. n.49/2014 a seguito della pubblicazione del Decreto Salva-Infrazioni.

Decreto 49/2014 – post modifica DL 131/2024 (convertito)Decreto 49/2014 – testo originario
Art. 11
(( (Ritiro di AEE secondo i sistemi ‘uno contro uno e ‘uno contro zero).))
Art. 11
 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

((
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.


2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
L’attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.


3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.


4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all’articolo 34, comma 2.


5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.


6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.


7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.


9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.


10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati))
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.  

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo e’ elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 
b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
 
3. I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.  

4. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell’uno contro zero, nonché’ i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto

Per approfondire suggeriamo la lettura del testo aggiornato del Decreto 49/2014 ripubblicato dal Centro di Coordinamento RAEE

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it