Sorveglianza radiometrica

Sorveglianza radiometrica su rottami e rifiuti: online le Linee guida SNPA 2024

671 0

Attraverso Delibera n.253 del 23/07/2024 il Consiglio SNPA fornisce indicazioni operative (in primis) per gli operatori delle Agenzie regionali e delle Province Autonome per la protezione dell’ambiente impegnati nelle attività di verifica delle procedure di sorveglianza radiometrica su rottami e rifiuti messe in atto dalle aziende, in applicazione del D.Lgs. 101/2020 e della normativa nazionale ed europea.

  • Vediamo di seguito cosa contiene questo Documento, cosa si intende per sorveglianza radiometrica, quali aziende riguarda e perchè le Linee guida possono essere di riferimento anche alle aziende nello svolgimento delle proprie attività collegate alla sorveglianza radiometrica sui rifiuti e rottami prodotti.

Linee guida sorveglianza radiometrica sui rifiuti: di cosa tratta (indice e sintesi)

Le Linee guida forniscono agli operatori delle Agenzie per l’Ambiente un inquadramento organico della sorveglianza radiometrica sugli aspetti tecnici e normativi (Capitolo1) che aggiorna i precedenti documenti informativi prodotti nel 2014 da SNPA con un approccio più pratico, che sfrutta esempi, tabelle ed elenchi concisi.

Il Capitolo 2 si concentra sui controlli previsti dalla normativa vigente e sui soggetti obbligati alla sorveglianza radiometrica, mentre il Capitolo 4 si concentra sui controlli che fanno parte del sistema di sorveglianza radiometrica sui materiali trattati da un’azienda e sulla documentazione per l’esecuzione della sorveglianza radiometrica.

Al Capo 5 la descrizione della figura dell’esperto di radioprotezione nei sistemi di sorveglianza radiometrica ed i suoi obblighi. Nell’ultimo Capitolo, il ruolo di ARPA/APPA nel rinvenimento di materiale radioattivo.

Negli Allegati un esame dei contenuti dell’Allegato XIX del D.Lgs.101/2020 e della norma tecnica UNI 10897 “Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”.

Cosa vuol dire Sorveglianza radiometrica?

Per Sorveglianza radiometrica si intende l’insieme delle azioni che un’azienda svolge allo scopo di individuare sorgenti o materiali radiocontaminati che possono finire impropriamente tra i materiali trattati, nonché allo scopo di gestire eventuali ritrovamenti.

Le aziende che eseguono sorveglianza radiometrica sui materiali possono essere soggette a vincoli normativi di diversa origine: la sorveglianza radiometrica, infatti, è esplicitamente prevista sia dalla normativa specifica di Radioprotezione (D.Lgs. 101/2020 s.m.i.) che da altre normative ambientali, oppure prevista come BAT dai documenti pertinenti dell’Unione Europea.

Chi è sottoposto a sorveglianza radiometrica?

SNPA ricorda che in alcuni casi le aziende sono soggette a tale obbligo sia ai sensi della normativa nazionale di settore, D.Lgs. 101/2020 s.m.i., D.Lgs. 49/2014, sia sulla base delle prescrizioni inserite negli atti autorizzativi (AIA, AUA).

In via generale sono soggette a sorveglianza radiometrica

  • Aziende che a vario titolo trattano rottami o altri materiali metallici di risulta;
  • Aziende che importano prodotti semilavorati metallici;
  • Aziende che importano prodotti finiti in metallo.

Invece, ricorda SNPA sono escluse dall’obbligo radiometrico:

  • soggetti che esercitano attività di manutenzione macchine, mezzi ed attrezzature e che nel corso di tali attività producono rifiuti metallici (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);
  • chi esegue esclusivamente demolizione di automobili;
  • chi esercita solo attività di cernita, separazione, selezione su rifiuti di varia natura;
  • chi gestisce impianti di compostaggio;
  • chi esercita attività di raccolta di RAEE senza trattamento;
  • chi recupera e tratta parti di apparecchiature RAEE.

Qual è il ruolo delle ARPA /APPA per la sorveglianza radiometrica?

Il ruolo di ARPA e APPA è fondamentalmente di supporto tecnico che varia a seconda che si tratti di

  • aziende in AIA: le agenzie supportano il rilascio di autorizzazioni (AIA, Autorizzazione unica);
  • aziende non soggette ad AIA: svolgono attività di verifica documentale o di controllo anche per le aziende soggette ad autorizzazioni di carattere ambientale;
  • ritrovamento di materiale pericoloso, ARPA può essere chiamata a fornire supporto tecnico alle autorità competenti, in particolare alla Prefettura che ha la responsabilità di adottare i provvedimenti eventualmente necessari al fine di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente. In tutti i casi di ritrovamento e/o fusione di materiale radioattivo.

Aziende e obblighi di sorveglianza radiometrica

L’obbligo di eseguire la sorveglianza radiometrica riguarda le aziende sopra riportate e può discendere
da normative diverse quali il DECRETO RADIOPROTEZIONE (D.Lgs. 101/2020) ed il D.Lgs. 49/2014, sia sulla base delle prescrizioni inserite negli atti autorizzativi (AIA, AUA).

La Linea guida ricorda alle aziende che il D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (art. 72 e Allegato XIX) prevede i seguenti adempimenti, differenziati tra chi tratta rottami o materiali metallici di risulta e chi importa semilavorati o prodotti finiti in metallo.

Nella parte 2 delle Linee guida SNPA riporta tutti gli adempimenti delle aziende ed un prospetto riassuntivo delle tipologie di controlli che devono essere effettuati (distinti tra controlli obbligatori e controlli opportuni) dalle aziende per le quali l’onere è sancito da norme diverse dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i., in funzione dell’attività svolta dall’azienda.

Gestione dei ritrovamenti

Nella Parte 3 si tratta anche della gestione dei ritrovamenti, aspetto sul quale SNPA riassume le azioni che l’azienda prevede di svolgere in caso di rilevazione di anomalie radiometriche che devono essere descritte in una procedura, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità;
    N.B.: se un’azienda rileva un’anomalia radiometrica su un carico di materiale in ingresso non può
    respingerlo ma deve trattenerlo per i dovuti accertamenti;
  • individuazione di aree destinate alla sosta del carico durate le verifiche e all’isolamento del
    materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
  • azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia e per caratterizzarne l’entità, per mettere
    in sicurezza il carico oppure parte di esso; in particolare la procedura dovrebbe prevedere azioni
    differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita
    dall’Esperto di Radioprotezione.

Per approfondire sull’argomento suggeriamo la lettura integrale delle Linee Guida SNPA 2024.

Esperto in radiazioni ionizzanti – chi è, cosa fa e la normativa

Sulla figura dell’esperto in radioprotezione suggeriamo i seguenti approfondimenti:

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it