Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha notificato alla Commissione Europea, il 21 marzo 2025, la bozza del nuovo regolamento nazionale che semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo. Questa iniziativa mira a razionalizzare le normative esistenti, facilitando il riutilizzo di questi materiali e promuovendo pratiche di economia circolare nel settore delle costruzioni.
Nell'articolo
Principali novità del regolamento
Il testo del nuovo regolamento introduce diverse innovazioni, molte delle quali derivano da richieste avanzate dall’ANCE durante la fase di consultazione pubblica:
- Sistema di ravvedimento operoso: introdotto per i casi di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo e della dichiarazione di consegna all’utilizzo.
- Ampliamento dell’ambito di applicazione e nuovi contesti: inclusione di nuovi materiali come i sedimenti e di nuove tipologie di cantieri, tra cui quelli di micro-dimensioni e cantieri puntuali.
- Introduzione di nuove figure professionali: come l’“utilizzatore”, con specifiche responsabilità nella gestione delle terre e rocce da scavo.
- Tempi differenziati per le opere PNRR: per garantire tempistiche più rapide nella realizzazione di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Semplificazioni procedurali e documentali:
- Possibilità di utilizzare liberamente in sito le terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 mc.
- Attribuzione dell’obbligo di presentazione della DAU all’utilizzatore.
- Semplificazione della modulistica per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo.
Tempistiche e prossimi step
Attualmente, il regolamento è in fase di “standstill“, un periodo di 90 giorni durante il quale Stati membri, cittadini e altri soggetti interessati possono presentare osservazioni o evidenziare eventuali criticità. Questo periodo terminerà il 24 giugno 2025, dopodiché il regolamento potrà essere definitivamente adottato.
Terre e rocce da scavo: la definizione del DPR 120/2017
Il Regolamento nazionale delle Terre e rocce da scavo, DPR 120/2017 in vigore dal 22 agosto 2017, definisce all’art. 2 le terre e rocce da scavo come: «il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso».
La linea guida del SNPA 2019
Con la delibera n. 54/19 del 9 maggio 2019 il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha pubblicato la “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”. Obiettivo primario: chiarire alcuni punti controversi del D.P.R. n. 120/2017, riordinando e semplificando le disposizioni normative inerenti alla gestione delle terre e rocce da scavo.
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