Con Circolare 3 del 10 ottobre 2023 e con successiva Deliberazione n.5 dell’11 ottobre 2023 il Comitato gestori ambientali ha chiarito sulla cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico nel caso di perdita dell’idoneità a partire dal 16 ottobre 2023.
Con successiva Circolare n. 1 del 15 aprile 2024, il Comitato detta Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione a partire dal 16 aprile 2024 ed entro il 30 aprile 2024 dettando una procedura comune per le Sezioni per l’avvio dei procedimenti disciplinari di cancellazione dall’Albo.
Nell'articolo
Inidoneità del Responsabile tecnico dei rifiuti: cosa succede dopo il 16 aprile 2024
In base alla Circolare 1/2024 scaduto il termine del 16 aprile, (previsto dalla Deliberazione 5/2023) le Sezioni entro la data del 30 aprile 2024 provvedono a deliberare l’avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla Circolare stessa.
Provvedimenti disciplinari: in cosa consistono?
In base all’Art. 20 comma 1 lettera b, si parla di “Cancellazione” dall’albo di Imprese ed enti che manchino dei requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2 (esclusa la lettera g). Le sanzioni sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
Mancata nomina del Responsabile tecnico: sanzioni per le imprese
Se, entro 30 giorni l’impresa non provvede alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, le Sezioni provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Responsabile tecnico rifiuti inidoeno: cosa fare dopo il 16 ottobre 2023
A partire dal 16 ottobre 2023 le Sezioni regionali/provinciali del Comitato provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC per comunicare le eventuali decadenze a seguito di verifica della non idoneità di alcuni Responsabili tecnici di rifiuti: lo prevede la Circolare 3/2023.
Per continuare l’attività, si può sfruttare il periodo temporaneo di “dispensa” per il ripristino dell’idoneità del responsabile tecnico, così come previsto dalla Delibera 1/2020. In questo periodo transitorio, le funzioni di Responsabile tecnico possono essere esercitate dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa.
La Circolare 5/2023 chiarisce che in caso di inidoneità dovuta al mancato superamento con esito positivo della verifica di aggiornamento (entro il 160 ottobre) l’impresa può continuare la sua attività per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi durante i quali le funzioni di responsabile tecnico possono essere svolte dal responsabile legale dell’azienda.
Inidoneità del responsabile tecnico: come superarla?
Come superare l’inidoneità?
L’idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte del Responsabile entro il periodo transitorio.
Laddove si proceda ad una eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico, ciò deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
Verifiche di idoneità e titoli
I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n.4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.
Responsabile tecnico dei Rifiuti: la normativa su requisiti, svolgimento delle verifiche e cessazione dell’incarico
La Figura del Responsabile tecnico dei Rifiuti è regolato dalle seguenti Deliberazioni del Comitato Gestori
Deliberazione | Contenuti | Entrata in vigore | Approfondimento InSic |
---|---|---|---|
Deliberazione n.6/2017 del 30 maggio 2017 | detta i Requisiti del responsabile tecnico | in vigore il 16 ottobre 2017 | Responsabile tecnico rifiuti: i requisiti. La Deliberazione n.6/2017 del Comitato Gestori – Aggiornamenti (Delibera 4/2023) |
Deliberazione n.4 del 25 giugno 2019 | definisce i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche del responsabile tecnico dei rifiuti (abroga la precedente Deliberazione n.7/2017 del 30 maggio 2017) | in vigore dal 19 luglio 2019 | Responsabile tecnico rifiuti: procedure di verifica dell’idoneità – Delibera 4/2019 e Aggiornamenti |
Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 | disciplina le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13 co 1 del DM 120/2014). In base alla Deliberazione, l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico vengono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante /i indicato /i dall’impresa. Il periodo transitorio cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate. | in vigore dal 4 maggio 2020 | Responsabile tecnico rifiuti e perdita incarico: indicazioni dal Comitato Gestori (Del. 1/2020) |
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