Il Decreto PNRR2, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, contiene previsioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in materia ambientale; fra queste ultime novità c’è l’istituzione (art. 27) del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
- Il Sistema ha come compito la promozione della salute, la prevenzione ed il controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici: dovrà per questo interagire con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (un apposito DPCM indicherà le loro relazioni specifiche ed una Cabina di regia di coordinamento).
- Il DECRETO del 9 giugno 2022 ha definito i suoi compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali trattati dia soggetti che esplicano le varie funzioni del SINPS.
- A decorrere dall’anno 2023, sarà autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000 per il reclutamento del personale medico/sanitario/esperti che lavoreranno per il Sistema.
Nell'articolo
Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici: cos’è, cosa fa?
L’art. 23 del Decreto PNRR2 convertito prevede l’Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
Il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici concorrerà al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.
Il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
-favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
-concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
-concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
-assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
SNPS: chi ne fa parte e come interagisce con il SNPA?
Fanno parte del SINPS:
- i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
Un prossimo decreto del Ministro della salute individuerà gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali che tutti i soggetti che fanno parte del Sistema svolgerannno nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni.
Con DPCM invece saranno definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e istituirà la Cabina di regia che dovrà garantire la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA.
La Cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Oneri per l’istituzione del SNPS
Gli oneri derivanti dall’istituzione del SNPS e dal rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi connessi, a livello nazionale, regionale e locale, è pari a euro 415.379.000 e vi si provvedere attraverso le risorse stanziate nell’intervento 1) del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021.
A partire dal 2023, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti
Un prossimo decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.
SNPS: le reazioni degli Ordini professionali
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha appreso positivamente l’istituzione del SNPS e lo ha salutato come un importante passo in avanti nel migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio Sanitario Nazionale e confida in un celere completamento dell’iter approvativo del Decreto per mettere “a terra gli interventi di cui il paese ha bisogno e che i nostri professionisti possono fornire uno specifico contributo”.
La Federazione Nazionale auspica che nel decreto attuativo del Ministero della Salute, sia chiaramente previsto:
- uno stanziamento adeguato al fine di garantire lo standard di 3 chimici e 2 fisici ogni 100.000 abitanti nel SSN e nel SNPS;
- l’istituzione di un finanziamento a fondo perduto per scuole di specializzazione di area non medica per Chimici e Fisici pari a 30 Mln per scuole di durata triennale o quadriennale; tale fondo permetterebbe all’anno di avviare ad una scuola 70 professionisti per un totale di 5 anni.
“Per dare efficacia al piano nazionale di riforma “Salute ambiente e clima” che prevede investimenti nella sanità pubblica” occorre tenere conto anche del necessario inserimento di Chimici e Fisici negli organici dei dipartimenti di prevenzione dei SSN e nel SNPS, ripristinando gli standard di presenza di almeno 3 Chimici e 2 Fisici ogni 100.000 abitanti. I cambiamenti climatici ed ambientali che stiamo vivendo trovano le basi proprio nella fisica e nella chimica, e diviene necessaria la competenza professionale specifica per poter garantire alla collettività una corretta gestione della prevenzione, della valutazione dei determinanti ambientali per la salute.”
Al fine di rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’imparzialità del paese che deve far fronte all’impatto attuale e futuro sulla salute, associato a rischi ambientali e climatici, la Federazione Nazionale sottolinea che “in una visione “One Health” è necessario attivare bandi di ricerca nazionali nel settore della salute, dell’ambiente e del clima prevendo l’accesso e la partecipazione anche di studi professionali.”
Il Presidente Orlandi Nausica Orlandi
Sistema Nazionale Prevenzione Salute: chi sono e cosa fanno i Soggetti coinvolti
Con DECRETO del 9 giugno il Ministero della Salute individua gli specifici compiti di tutti i soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute
SNPS: cosa fanno le Regioni e Provincie autonome?
Le Regioni si occupano di organizzare le funzioni previste dal Sistema Nazionale Prevenzione Salute:
- istituiscono il Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici SRPS e la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed è responsabile dell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;
- definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell’intersettorialità
- sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale (promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria)
- assicurano le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva
- programmano e realizzano interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici.
SNPS: cosa fanno gli Istituti zooprofilattici sperimentali?
I compiti degli Istituti per il SNPS sono di supporto e collaborazione per la parte epidemiologica:
- collaborano alla programmazione nazionale e regionale per integrare la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale;
- concorrono all’individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio innovativi diretti al perseguimento delle finalità del SNPS;
- partecipano e supportano la prevenzione e contribuiscono alla definizione ed all’attuazione dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione;
- individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale,
SNPS: cosa fa l’Istituto Superiore di Sanità?
L’Istituto Superiore di Sanità svolge principalmente compiti di indirizzo e coordinamento tecnico scientifico relativo al SNPS:
- funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS: identifica, sviluppa e aggiorna approcci, criteri, metodi e procedure di valutazione di rischi e impatti sanitari; definisce direttive, linee guida e standard sanitari (health and evidence-based) per il controllo dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia; ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione di dati resi disponibili da tutte le componenti del SNPS nei settori scientifici e tecnici nei settori di competenza; definisce rischi chimici, fisici e biologici emergenti.
- Definisce l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici, ai fini della definizione delle priorità nazionali di intervento in settori strategici anche diversi da quello sanitario e ambientale
- istruzione, formazione e rafforzamento delle capacità del SNPS attraverso la formazione dei professionisti della salute e dell’ambiente, in particolar modo nella valutazione dei rischi e dell’impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche attraverso un programma nazionale di formazione continua in salute ambiente biodiversità e clima;
- sviluppa strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione, assicurando l’approccio One Health nel suo sviluppo Planetary Health;
- cura e aggiorna i criteri, modelli e metodi di acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione di dati di monitoraggio ambientale e biomonitoraggio, integrati con aspetti di tipo meccanicistico e di plausibilità biologica, al fine di adeguare i piani di sorveglianza epidemiologica alle migliori pratiche;
- promuove e rafforza la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai mutamenti ambientali e climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici.
SNPS: cosa fa il Ministero Salute?
Il Ministero, insieme all’Istituto Superiore di Sanità:
- garantisce il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e si avvale della Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria;
- promuove l’identificazione delle aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici.
In via autonoma
- assicura il raccordo delle attività del SNPS con gli atti di programmazione e pianificazione nazionali;
- garantisce l’adozione di tutti gli atti necessari a favorire il funzionamento del SNPS, anche a livello regionale;
- monitora costantemente avvalendosi, tra l’altro, della Commissione di coordinamento strategico, l’attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale, valuta l’impatto delle azioni poste in essere in esecuzione degli stessi e assicura impulso e supporto a garanzia del raggiungimento degli obiettivi
- rileva i fabbisogni formativi dell’intero SNPS, con riferimento alle specificità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, promuove e coordina iniziative volte a colmare le carenze rilevate;
- convoca annualmente la Conferenza del SNPS per relazionare sullo stato di attuazione delle misure adottate.
Decreto PNRR2: istituzione del Sistema nazionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici – testo art. 27 (normattiva)
Art. 27 Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici 1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». 2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e prossimita'. 3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori; b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita' di comunicazione istituzionale e formazione; c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorita' di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132; d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; e) assicura il supporto alle autorita' competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete: a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche' con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS; c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico; e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive. 5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanita', con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria; c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversita' e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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